Amministrativo

Prodotti biocidi, operatori in cerca di risposte su violazioni e sanzioni

La norma di recente introdotta dal Dlgs. 179/21 sta provocando un piccolo terremoto nel mercato dei prodotti interessati, in termini di messaggi agli utilizzatori e di qualità dei prodotti stessi

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di Giovanna Landi*

E' opportuno effettuare alcune riflessioni e considerazioni sulla recente introduzione del d.lgs. 179/2021 , entrato in vigore a dicembre dello scorso anno, che introduce le sanzioni (molte delle quali penali) per le violazioni nell'utilizzo di prodotti biocidi (quali ad esempio disinfettanti, repellenti, rodenticidi, ecc.), disciplinati dal Regolamento Europeo UE 528/2012.

L'utilizzo di prodotti chimici, ivi inclusi appunto quelli biocidi, è molto diffuso nella nostra vita quotidiana; ognuno di noi ne fa uso continuamente, sia come consumatore che, talvolta, come utilizzatore professionale degli stessi (si pensi ad esempio ai disinfestatori, giardinieri, imprese di pulizia ecc.).

La norma sopra citata, però, contiene delle disposizioni di difficile interpretazione che stanno facendo discutere nei settori interessati, considerando che i controlli di conformità da parte delle autorità locali non sono ancora iniziati e non è dato sapere come verranno applicate nei casi concreti.

Andiamo per ordine, però, perché per comprendere a pieno la materia – si anticipa già, piuttosto complessa e tecnica – occorre innanzitutto focalizzarsi sul concetto di "utilizzatore professionale".

A lungo, le imprese hanno venduto ai consumatori prodotti per "uso professionale", trovando ampio consenso tra quegli amanti del fai-da-te che associavano tale qualifica ad una garanzia di risultato migliore del lavoro. Questa convinzione è stata senz'altro sfruttata da chi ha immesso in commercio molti prodotti chimici anche per uso domestico (pensiamo appunto ai disinfettanti, per rimanere nell'ambito dei prodotti biocidi).

In realtà, il quadro normativo europeo di riferimento ha un approccio diverso della materia. La maggior parte delle norme europee e italiane in materia di prodotti biocidi, pesticidi (ora fitosanitari) e Presidi Medico Chirurgici (segnatamente, Regolamento UE 528/2012 sui prodotti biocidi, il Regolamento CE 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, e il DPR 392/1998 sui PMC), fanno riferimento all'uso professionale di prodotti equiparato a quello industriale, distinto e separato da quello dei consumatori.

In particolare, la normativa europea sui prodotti fitosanitari (i.e. Direttiva 2009/128/CE, integrata dal Regolamento 1107 sopra richiamato) introduceva una distinzione tra categorie d'uso dei prodotti professionali e non professionali, definendo "utilizzatori professionali" quelle persone che utilizzano i prodotti nel corso di un'attività professionale, compresi operatori, tecnici, imprenditori e lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo che in altri ambiti (cfr. Art. 3.1).

Tale disciplina ha previsto peraltro che nell'etichetta dei prodotti fitosanitari (e nella relativa autorizzazione) venga indicato il tipo di utilizzatore (i.e. professionale o non professionale) cui il prodotto è destinato. Inoltre, il piano d'azione nazionale in materia di utilizzo dei pesticidi del 2014 ha previsto per l'Italia che, a partire dal 2015, i professionisti del settore dovessero conseguire un certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (noto come "patentino").

Sempre a livello nazionale, il problema di prodotti professionali venduto ai consumatori o comunque senza un controllo sul suo utilizzo è stato talvolta affrontato nell'ambito dell'applicazione del Codice del Consumo. Tale norma infatti, riconoscendo espressamente i consumatori come coloro che utilizzano un bene in maniera estranea all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, richiede ai produttori di fornire informazioni adeguate, chiare e comprensibili, tali da assicurare una concreta consapevolezza del consumatore, ivi incluse istruzioni, precauzioni, destinazioni d'uso utili per fruire in sicurezza del prodotto acquistato (cfr. artt. 5 e 6 D.lgs. 206/2005 e s.m. ed i.).

Fino a pochi mesi fa, quindi, il riferimento alla professionalità del prodotto era generalmente un attributo lasciato alla discrezionalità dei venditori e all'accortezza degli acquirenti, chiamati a verificare le istruzioni su etichette spesso piccole, piene di contenuti scritti con caratteri ridotti. Ora la situazione è cambiata, almeno per i prodotti biocidi e PMC, e non solo per gli utilizzatori, ma anche per i rivenditori e i produttori.

In un momento ancora fortemente influenzato dall'emergenza pandemica, il D.lgs. 179/2021 ha previsto che (cfr. artt. 3 e 14) l'utilizzatore professionale o industriale che impiega un prodotto biocida in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione sia punito con una importante sanzione penale (i.e. arresto fino a 3 mesi e ammenda da € 1.000 ad € 10.000); stessa sanzione si applica a chiunque fa un utilizzo professionale o industriale di un PMC non conforme all'autorizzazione medesima. Anche chi immette sul mercato prodotti in violazione delle condizioni dell'autorizzazioni può essere assoggettato ad autonoma sanzione.

A prima vista, quindi, questa nuova previsione sembra semplicemente contenere un invito a leggere con attenzione gli usi previsti in etichetta ed attenersi a quelli. Tuttavia, una serie di questioni pratiche si pongono in rilievo.

Molti rivenditori, infatti, si stanno interrogando su come essere sicuri di vendere prodotti professionali solo a professionisti. Coloro che usano prodotti biocidi o PMC per uso professionale non sono necessariamente persone che lavorano in siti industriali e produttivi; si pensi ad esempio ai giardinieri, alle imprese di pulizie, ai disinfestatori ecc. che esercitano le loro attività in stabili civili o aree pubbliche. Questi professionisti molto spesso non hanno categorie o albi di appartenenza. Come si fa a verificare che siano effettivamente professionisti abilitati ad utilizzare un determinato prodotto professionale? O ancora, come garantire che un soggetto usi effettivamente il prodotto acquistato in maniera professionale e non come consumatore?

Presso negozi e catene di distribuzione stanno nascendo appositi spazi di vendita di prodotti esclusivamente a professionisti, ma, come è facile immaginare, l'individuazione di professionisti del settore non sembra compito facile.

D'altro canto, ci si aspetta che l'ente competente in materia (in Italia, il Ministero della Salute) effettui controlli di conformità delle etichette dei prodotti presenti sul mercato, per poter aiutare a rispettare la legge. Ricordiamo però che, anche se così fosse, solo le etichette dei prodotti autorizzati come PMC sono soggette a preventiva autorizzazione ministeriale, poiché quelle dei prodotti biocidi sono stabilite da coloro che li immettono sul mercato. Ci saranno quindi nuove etichette con nuovi messaggi per i professionisti e/o divieti per i consumatori? E che cosa succede se un'etichetta non è sufficientemente chiara o esaustiva nell'indicare tutti i possibili usi del prodotto? Si cambia prodotto o si rischia la sanzione?

Come detto, bisognerà attendere l'attuazione pratica delle previsioni introdotte dalla nuova norma per capire come la pensano gli ispettori. Quel che è certo è che questa norma sta provocando un piccolo terremoto nel mercato dei prodotti interessati, in termini di messaggi agli utilizzatori e di qualità dei prodotti stessi.

A tale riguardo, vale la pena di ricordare che la classificazione di un prodotto come biocida o PMC avviene sostanzialmente sulla base delle qualità del prodotto stesso dichiarate dal produttore (es. disinfettante, repellente ecc.). Se un prodotto non dichiara tali caratteristiche, è soggetto alla libera vendita senza preventiva autorizzazione.

Tipico è il caso di prodotti venduti come "disinfettanti", che possono essere venduti solo se autorizzati come biocidi o PMC, e quelli "igienizzanti", in libera vendita.
Il timore, quindi, è che questa disciplina sanzionatoria, al momento opaca e generica, possa incentivare una de-classificazione di prodotti per evitare rischi di sanzioni, a discapito delle garanzie di sicurezza e controllo che sono invece offerte quando un prodotto è soggetto a preventiva autorizzazione (come nel caso appunto dei prodotti biocidi e dei PCM).

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*A cura dell'Avv. Giovanna Landi – Studio Legale Landilex

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