Lavoro

Professori universitari, le terapie "salva vita" allungano il comporto

Corte costituzionale: "Ritardo storico del legislatore" rimasto indietro rispetto ai "nuovi protocolli di cura"

di Francesco Machina Grifeo

Più garanzie per la conservazione del posto di lavoro per professori universitari e ricercatori affetti da gravi malattie. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 28 depositata oggi, ha infatti esteso il periodo di comporto che ora dovrà tener conto anche delle assenze dovute alle terapie "salva vita" dagli effetti invalidanti sempreché certificate.

Affrontando il caso di un ricercatrice siciliana malata oncologica che era stata licenziata per le troppe assenze, la Consulta, interpellata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 68, comma 3, del Dpr n. 3 del 1957, nella parte in cui, "per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie".

In particolare, nelle fasi di merito, la ricorrente aveva invocato l'applicazione dell'articolo 35, comma 14, del C.c.n.l. 2006-2009 - comparto Università, in cui su stabilisce appunto che in caso di gravi patologie sono esclusi dalle assenze, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, anche quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

Il Consiglio di giustizia amministrativa ne aveva però escluso l'applicabilità "in quanto il rapporto di pubblico impiego del ricercatore universitario non è privatizzato". Dunque trova applicazione la disciplina pubblicistica che è disciplinata dagli articoli 68 e 70 del Dpr n. 3 del 1957, che prevedono un periodo massimo di assenza continuativa per malattia pari a 18 mesi, e un periodo massimo cumulato di assenza per malattia e motivi di famiglia, pari a due anni e mezzo nel quinquennio (con possibilità di estensione per altri sei mesi), senza escludere dal computo i periodi di assenza per grave patologia, per ricovero e intervento chirurgico e successive terapie salvavita.

Pertanto, secondo il rimettente, si determinerebbe una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime di impiego privatizzato, e dipendenti pubblici in regime di impiego non privatizzato, in danno di questi ultimi. Ciò darebbe luogo ad una «discriminazione rilevante ai sensi degli articoli 3 e 32 Costituzione.

Per la Corte sebbene non possa condividersi l'assunto secondo cui tale differenza sarebbe lesiva dell'articolo 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza, in quanto i due tipi di rapporto di lavoro effettivamente "presentano caratteristiche strutturali che con l'andare del tempo si sono sempre più differenziate", e ciò risponde "alle obiettive differenze di status, legate al carattere privatizzato o meno del rapporto"; tuttavia "il mancato riconoscimento del periodo di comporto manifesta una intrinseca irrazionalità che lo rende costituzionalmente illegittimo per violazione, sotto questo diverso profilo, dell'art. 3 Cost., con assorbimento del residuo parametro (art. 32 Cost.)".

"Esso infatti – prosegue la decisione - è la manifestazione di un ritardo storico del legislatore rispetto alla contrattazione collettiva". "Quest'ultima (il Ccnl del comparto Università non è isolato al riguardo), con la sua naturale dinamicità, è stata in grado di tener conto del progressivo sviluppo dei protocolli di cura per le gravi patologie, e in particolare delle cosiddette terapie salvavita con i loro pesanti effetti invalidanti; ciò al contrario non è avvenuto per la disciplina normativa, che, risalente ad anni ormai lontani, non è più adeguata al contesto attuale, caratterizzato – come si è detto – dalla profonda evoluzione delle terapie".

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