Con la decisione che qui si esamina (13518/2025) la Corte di Cassazione ha statuito in merito alla confisca per equivalente del profitto dei reati tributari ed ha stabilito che non deve mai essere persa di vista la sua natura che è una natura sanzionatoria.
L’affermazione insorge in quanto, affermano i giudici, sanzione e ripristino della situazione patrimoniale preesistente sono due facce della medesima medaglia.
La Corte di Cassazione indica che l’entità del profitto costituisce l’unità di misura della sanzione e la sanzione consiste nel privare il soggetto agente del vantaggio conseguito tramite il reato.
Partendo da un simile assunto quando non esiste coincidenza tra chi agisce e il soggetto passivo del rapporto obbligatorio tributario, la finalità ripristinatoria della confisca per equivalente applicata nei confronti dell’autore del reato è un elemento che appare residuale (per non dire inesistente) a fronte del carattere puramente afflittivo della misura, una misura che nel caso specifico si concretizza in una riduzione secca del patrimonio del condannato a fronte di un profitto mai acquisito, del quale altri hanno beneficiato.
Andando in dettaglio si vede che “… con sentenza del 25 gennaio 2021 il Tribunale di Palermo aveva disposto la confisca degli immobili di proprietà di [omissis] sequestrati con decreto del 22 gennaio 2015, nonché dei beni, delle quote societarie e delle altre utilità nella titolarità degli odierni ricorrenti e della società [omissis] s.r.l. fino all’ammontare di euro 1.183.225,97.
In particolare, i beni immobili di proprietà di [omissis] erano stati sottoposti a sequestro preventivo siccome cose confiscabili ai sensi dell’art. 240, primo comma, c.p. perché strumentali all’esecuzione del reato di cui all’art. 11 DLgs. n. 74 del 2000, rubricato al capo L contestato al solo [omissis]. 2.2. Lo stesso Tribunale aveva poi disposto la confisca, per equivalente, dei beni, delle quote societarie e delle altre utilità nella titolarità degli odierni ricorrenti e della società [omissis] s.r.l., fino all’ammontare del profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 3 DLgs. n. 74 del 2000 rubricati ai capi C ed F.
2.3. La Corte di appello ha confermato entrambe le confische ribadendone la natura obbligatoria ai sensi dell’art. 12-bis DLgs. n. 74 del 2000 …”.
La Corte di Cassazione indica che “… la confisca di cui all’art. 12-bis, DLgs. n. 74 del 2000 … quando riguarda beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, è a tutti gli effetti una misura di sicurezza patrimoniale (del resto, già l’art. 240, cpv., n. 1, c.p., impone la confisca del prezzo anche in assenza di sentenza di condanna; l’art. 1, legge n. 244, cit., non ha fatto altro che estendere l’obbligatorietà della misura al profitto, altrimenti confiscabile facoltativamente ai sensi dell’art. 240, comma primo, c.p.); quando invece riguarda beni in disponibilità del reo per un valore equivalente al prezzo o al profitto del reato «viene ad essere sostanzialmente “novato” il titolo in forza del quale si legittima il provvedimento di ablazione … così che la confisca ha matrice eminentemente afflittiva/sanzionatoria (Sez. U, n. 18374 del 31.3.2013, Rv. 255037 - 01; Sez. 5, n. 11288 del 26.1.2010, Rv. 246362; Sez. 6, n. 13098 del 18.8.2009, Rv. 243127; Sez. 3, n. 39172 del 24.9.2008, Rv. 241033) …”.
I giudici della Cassazione evidenziano che “… l’introduzione dell’art. 578-bis c.p.p. (aggiunto dall’art. 6, comma 4, del DLgs. 1° marzo 2018, n. 21), in uno con la pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, caso [omissis] srl contro Italia … hanno portato al superamento del principio affermato da Sez. U, cass. pen. n. 31617 del 26.6.2015, Lu., Rv. 264435 - 01, secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto …” e proseguono facendo notare che “… si è affermato … che la confisca di valore, pur avendo un prevalente carattere afflittivo e sanzionatorio, persegue anche l’esigenza di privare l’autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, sicché non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna (Sez. 6, n. 14041 del 9.1.2020, Rv. 279262 - 01) …”.
La ragione di questa affermazione consiste nel fatto che “… la finalità“ripristinatoria” della confisca per equivalente del profitto del reato era già stata affermata da Sez. 3, n. 43397 del 10.9.2015, Rv. 265093 - 01 e da Sez. 2, n. 8538 del 27.11.2019, Rv. 278241 - 01, secondo cui la confisca per equivalente piuttosto che “affliggere”, mira a “ripristinare” la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato …” e quindi fanno notare che “…anche Sez. U, n. 13539 del 30.10.2019, dep. 2020, Pe., ha ricordato, in motivazione, l’esistenza di un consistente indirizzo giurisprudenziale che, accanto all’azione penale “tipica”, riconosce resistenza di una “azione penale complementare”, volta ad “adottare altri provvedimenti a carattere reattivo o ripristinatorio, nei quali si sostanzia l’esigenza dell’ordinamento di ripristinare l’ordine giuridico violato dal fatto illecito” (Sez. 3, n. 53692 del 13.7.2017, Rv. 272791; Sez. 3, n. 43630 del 25.6.2018, Rv. 274196; Sez. 3, n. 31282, del 27.3.2019, Rv. 277167) …”.
Si tratta quindi di una tematica molto complessa ma resta fermo, dice sempre la Cassazione, che “… tali precisazioni … non legittimano una lettura della confisca per equivalente che porti ad un sostanziale svilimento della sua funzione eminentemente sanzionatoria, funzione che, nei reati tributari, esclude che possa essere intesa come una forma di garanzia di esazione dell’obbligazione tributaria …”.
Sempre i giudici di Cassazione fanno notare che “… il patrimonio personale dell’ autore del reato non costituisce, in questi casi, una garanzia in caso di incapienza del l’ente direttamente obbligato nei confronti dell’Erario, tante vero che il condannato per uno dei reati di cui al DLgs. n. 74 del 2000 non può invocare, per evitare la confisca per equivalente, il “beneficium excussionis”, ma pretendere solo che si cerchi il profitto ai fini della confisca diretta; obbligazione tributaria e confisca per equivalente operano su piani totalmente diversi, separati e distinti, non potendo la confisca per equivalente essere intesa come una sorta di risarcimento del danno da inadempimento, soprattutto quando, come nel caso di specie, la persona fisica condannata (il legale rappresentante della società) non si identifica, come detto, con la contribuente (la società, appunto) …”.
Il collegio statuisce che “… funzione “ripristinatoria” non equivale a funzione “risarcitoria”; altrimenti, l’ablazione del profitto (o di beni di valore ad esso equivalente) disposta ed eseguita in sede penale ai sensi dell’art. 12-bis DLgs. n. 74 del 2000, metterebbe in dubbio la possibilità dell’Agenzia delle Entrate di esercitare direttamente la pretesa erariale, quantomeno per la riscossione del l’imposta evasa, al fine di ottenere il doppio del dovuto (in sede penale e in sede tributaria) …”.
La conseguenza di questo è che “… la natura sanzionatoria della confisca per equivalente non può essere persa di vista; sanzione e ripristino della situazione patrimoniale preesistente costituiscono due facce della medesima medaglia: l’entità del profitto costituisce l’unità di misura della sanzione che consiste nel privare l’agente del vantaggio ottenuto mediante il reato (nel senso che la confisca per equivalente persegue anche l’esigenza di privare l’autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, cfr. Sez. 6, n. 14041 del 9.1.2020, Rv. 279262 - 01). Ma quando, come nel caso di specie, agente e soggetto passivo del rapporto obbligatorio tributario non coincidono, la finalità ripristinatoria della confisca per equivalente applicata nei confronti del primo appare davvero residuale (per non dire inesistente) a fronte del carattere puramente afflittivo della misura che consiste in una secca riduzione del patrimonio del condannato a fronte di un profitto mai acquisito del quale altri hanno beneficiato …”.

