Lavoro

Prorogato il divieto di licenziamento: vale anche per i dirigenti?

Con la pubblicazione del Dl 41/2021 (c.d. decreto sostegni) è stato reiterato il divieto di licenziamento collettivo ed individuale per giustificato motivo oggettivo sino, in generale, al 30 giugno 2021 e sino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro che beneficeranno dell'assegno ordinario o della cassa integrazione guadagni in deroga per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel periodo temporale intercorrente tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021.

di Massimiliano Arlati e Marcella De Trizio *


Con la pubblicazione del Dl 41/2021 (c.d. decreto sostegni) è stato reiterato il divieto di licenziamento collettivo ed individuale per giustificato motivo oggettivo sino, in generale, al 30 giugno 2021 e sino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro che beneficeranno dell'assegno ordinario o della cassa integrazione guadagni in deroga per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel periodo temporale intercorrente tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021.

Detta proroga rinnova l'esigenza degli operatori del diritto di fare il punto sulle "regole del gioco" in materia di licenziamento dei dirigenti, anche alla luce degli effetti che l'ordinanza del Tribunale di Roma del 26 febbraio 2021 sta riverberando nelle sedi conciliative.

Quadro normativo
In applicazione della normativa di legge, il recesso dei lavoratori assunti con qualifica dirigenziale è libero (c.d. ad nutum) con il solo obbligo di dare il preavviso, salvi i casi di licenziamento c.d. per giusta causa (artt. 2118 e 2119 cod. civ.).

Nella pratica detta normativa è mitigata sotto il profilo delle tutele dei lavoratori dai CCNL che normalmente richiedono che i licenziamenti dei dirigenti siano comunque giustificati (si parla di "giustificatezza del licenziamento").

Non trovano applicazione, quindi, le norme sui licenziamenti individuali contenute nella legge n. 604/66, se non nell'art. 2 che estende ai dirigenti solo le previsioni di cui al comma 1 dello stesso articolo e di cui all'art. 9 della medesima legge, ovverosia l'obbligo di comunicazione scritta del recesso ed il riconoscimento dell'indennità di anzianità.

Per quel che attiene, invece, alla normativa a tutela dei lavoratori nelle ipotesi di licenziamento collettivo ex art. 24 L. 223/1991, i dirigenti sono compresi per espressa previsione dell'art. 16 L. 161/2014, emanato sulla scorta di una sentenza della Corte di Giustizia (causa C- 596/12), che ha ritenuto applicabile a tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, la Direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi.

Il delineato quadro normativo sembrerebbe escludere i dirigenti dalla normativa emergenziale che introduce e proroga i divieti di licenziamento individuale, ed includerli nelle ipotesi di licenziamento collettivo, oltre che disciplinare.

Il divieto in esame, infatti, è stato introdotto dall'art. 46 del DL 18/2020 che, specificatamente, ha vietato di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 legge n. 223/91; di concludere quelle pendenti; di licenziare per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/66 "indipendentemente dal numero dei dipendenti".

L'art. 80 del d.l. n. 34/2020, entrato in vigore il 17/5/2020, per quanto qui interessa, ha esteso la portata temporale dell'art. 46 da 60 giorni a 5 mesi. Successivamente la legge di Bilancio per l'anno 2021 (L. 178/2020) ha esteso il divieto sino al 31 marzo 2021 e da ultimo il c.d. decreto sostegni ha operato la richiamata proroga sino a fine giugno o ottobre 2021.

I fatti di causa
Quantomeno sotto il profilo del campo di applicazione, il dettato letterale della norma parrebbe, quindi, chiaro, nel senso di escludere dal divieto di licenziamenti individuali anche i dirigenti.

Aderendo, però, ad un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata, le richiamate previsioni consentirebbero di includere nel divieto di licenziamento individuale anche i dirigenti.

A tale ultima conclusione giunge il Tribunale di Roma con l'ordinanza del 26 febbraio 2021 che, definendo la fase sommaria di un procedimento instaurato con Rito Fornero, ha interpretato la normativa pro tempore vigente (art. 46 del d.l. n. 18/2020 conv. in legge n. 27/2020, e dell'art. 80 del d.l. n. 34/2020 conv. in legge n. 77/2020) estendendo il divieto in esame anche a quest'ultima categoria di dipendenti.
Veniamo ai fatti di causa.

Con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012 (c.d. legge Fornero) un dirigente impugnava il licenziamento intimatogli per motivi oggettivi, consistenti nella "soppressione della sua posizione di Credit manager, decisa in ragione di riorganizzazione conseguente a calo dell'attività aziendale a sua volta conseguente alla pandemia Covid-19, con accentramento della posizione in capo all'"Economic Planning & Budgeting Director".

A fondamento della domanda, il dirigente poneva la violazione dell'art. 46 del DL 18/2020 e dell'art. 80 del d.l. n. 34/2020 conv. in legge n. 77/2020, che riteneva andassero interpretati nel senso di vietare i licenziamenti per motivi oggettivi (economici) anche per i dirigenti.
Ulteriori ragioni poste a fondamento della propria tesi – ma di minor rilievo in questa sede - da parte del dirigente erano legale alla circostanza che fosse un dirigente solo formalmente (con conseguente applicabilità dell'art. 18 c. 1 L. 300/70), e all'insussistenza/inconsistenza della ragione addotta.

Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso sostenendo che l'esclusione dei dirigenti dal campo di applicazione del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sarebbe nulla, in primo luogo, perché in contraddizione con il divieto di licenziamento previsto per i dirigenti nell'ipotesi di licenziamento collettivo (ex art. 24, c. 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223); in secondo luogo perché il concetto di giustificato motivo oggettivo (ex art. 3 della Legge 23 luglio 1966, n. 604) deve intendersi comprensivo anche della ‘giustificatezza oggettiva, specifica dei dirigenti, che col giustificato motivo oggettivo condivide sostanzialmente la natura, seppur in una forma attenuata nel rigore.

In particolare la "ratio" del "blocco", ad avviso del giudicante, risiedeva in una esigenza di ordine pubblico di evitare che le conseguenze economiche della pandemia si traducessero nella soppressione immediata di posti di lavoro e tale esigenza sarebbe comune, secondo la pronuncia, anche "ai dirigenti che anzi sono più esposti a tale rischio stante la maggiore elasticità del loro regime contrattualcollettivo di preservazione dai licenziamenti arbitrari (cd. giustificatezza)".

La pronuncia richiama una compressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione, giustificata dalle esigenze "di solidarietà sociale ex Cost. 2, e 4" tendenti a non lasciare che il danno pandemico si scarichi sistematicamente ed automaticamente sui lavoratori. Eppur non sfugge al giudicante che tale compressione è "destinata a trovare contemperamento in misure di sostegno alle imprese".

Conclusioni
Invero, come conferma anche la prassi amministrativa, il divieto di licenziamento non può leggersi in maniera isolata, in quanto il legislatore, per compensare la restrizione alla libera iniziativa economica e contenuta nell'art. 41 della costituzione, ha previsto un binomio inscindibile fra divieto di licenziamento e ammortizzatori sociali con causale covid., anche per far fronte alle esigenze di solidarietà sociale, garantite dagli art. 2 e 4 della Cost.,

E' solo questo binomio che consente di limitare detta libertà e, notoriamente, gli ammortizzatori non sono previsti per i dirigenti.

Ne consegue che – proprio nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata, oltre che sistematica – il divieto di licenziamento deve intendersi non estensibile a categorie di lavoratori (quali, per l'appunto, i dirigenti) che non sono beneficiari degli ammortizzatori sociali con causale covid19.

Non è nemmeno pertinente la comparazione con i divieti sul licenziamento collettivo, da cui, al pari degli altri dipendenti, i dirigenti sarebbero tutelati, trovando detta estensione radice in una previsione di legge.

La tutela dei dirigenti dai licenziamenti individuali è sempre stata di natura contrattuale. Senza l'applicazione del contratto collettivo, il recesso sarebbe anche privo di effettiva e pronta tutela risarcitoria.

Sarebbe auspicabile, quindi, che venga fatta chiarezza sul reale campo di applicazione della normativa, anche in considerazione del fatto che numerosi operatori stanno assumendo un atteggiamento di forte chiusura rispetto alla possibilità di sottoscrivere accordi conciliativi in sede protetta in considerazione della dichiarata nullità del licenziamento.

* a cura di Massimiliano Arlati e Marcella De Trizio , ArlatiGhislandi

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