Rassegne di Giurisprudenza

Protezione internazionale al richiedente perseguitato per l'orientamento sessuale

a cura della Redazione Diritto

Protezione internazionale e umanitaria - Straniero - Orientamento sessuale del richiedente - Omosessualità punita con sanzione penale - Verifica d'ufficio da parte del giudice - Necessità.
In tema di protezione internazionale, nel valutare l'istanza, occorre tener presente che la punizione dell'omosessualità come reato, da parte di un ordinamento giuridico, è suscettibile di determinare una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo. (Fattispecie relativa a cittadino del Senegal a cui è stata rigettata la richiesta di protezione umanitaria a causa di un racconto poco coerente e in assenza di prove (quali un ordine di arresto) della persecuzione denunciata, senza essersi, il giudice, attenuto ai principi di procedimentalizzazione legale (e non di valutazione soggettiva) del giudizio di credibilità nella materia in esame e di obbligo di verifica, anche officiosa, delle conseguenze che la scoperta di una relazione omosessuale può determinare alla stregua della legislazione del Paese di provenienza)
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 26 settembre 2022, n. 28019

Straniero - Protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Dichiarazione del richiedente di aver intrattenuto una relazione omosessuale - Conseguenze di detta relazione nel paese di origine - Verifica officiosa da parte del giudice di merito - Necessità - Ragioni.
In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, la dichiarazione del richiedente di avere intrattenuto una relazione omosessuale impone al giudice del merito la verifica, anche officiosa, delle conseguenze che la scoperta di una tale relazione può determinare alla stregua della legislazione del Paese di provenienza, tenuto conto che la punizione dell'omosessualità come reato, da parte di un ordinamento giuridico, è suscettibile di determinare una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40909
Straniero - Protezione internazionale - Omosessualità punita come reato - Minaccia di danno grave alla persona - Accertamento del giudice ai sensi del d.lgs. n. 251 del 2007.
In tema di protezione internazionale, qualora l'ordinamento giuridico del paese di provenienza del richiedente punisca l'omosessualità come reato, ciò costituisce di per sé una grave ingerenza nella vita privata che impone l'accertamento, conseguente, della possibilità ed effettività di una protezione adeguata statuale fornita alla persona omosessuale, ex art. 5, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, oltre che la verifica, da svolgersi in relazione alla concreta situazione del richiedente ed alla sua particolare condizione personale, dell'esposizione, a causa del suo orientamento sessuale, ex art. 8, lett. d), d.lgs. n. 251 del 2007, ad una minaccia grave ed individuale alla propria vita o alla persona o, in via gradata, ad una condizione di particolare vulnerabilità dovuta alla grave violazione dei diritti umani derivante dalla predetta condizione personale.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 10 giugno 2020, n. 11172

Straniero - Orientamento sessuale del richiedente - Omosessualità punita con sanzione penale - Situazione oggettiva di persecuzione rilevante ai fini dello 'status' di rifugiato - Sussistenza - Fondamento - Verifica d'ufficio da parte del giudice - Necessità.
In tema di protezione internazionale, l'orientamento sessuale del richiedente (nella specie, cittadino gambiano omosessuale) costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale" la cui appartenenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 251 del 2007, integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello "status" di rifugiato, sussistendo tale situazione quando le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata di dette persone che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche d'ufficio, dal giudice di merito.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 18 marzo 2020, n. 7438