Rassegne di Giurisprudenza

Protezione umanitaria, necessario comparare integrazione sociale in Italia e situazione nel paese d'origine

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Straniero - Protezione umanitaria - Valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in italia e situazione del paese di origine – Necessità - Fattispecie.
In tema di protezione umanitaria occorre accordare rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado di integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese d'origine al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana. Nel giudizio di comparazione occorre dunque tener conto sia delle condizioni in cui si troverebbe il richiedente in caso di reinserimento nel paese d'origine, sia delle sue attuali prospettive di inserimento in Italia sia sulla base di dati oggettivi che soggettivi quali la minore età o maggior fragilità del richiedente. (Nella specie erroneamente il giudice di merito ha valutato e dato per scontata la capacità di un possibile successo nel reinserimento nel paese d'origine del richiedente in quanto si era reso capace di superare, anche in minore età, molte situazioni difficili, non procedendo a valutare la sua condizione attuale in Italia al termine del suo percorso di integrazione)
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 24 settembre 2020 n. 20147

Straniero - Protezione umanitaria - Valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione del paese di origine - Necessità.
In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente e astrattamente considerato.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 13 novembre 2019 n. 29459

Protezione internazionale umanitaria - Integrazione dello straniero in italia e contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza – Insufficienza.
Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d'interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull'immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito).
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 giugno 2018 n. 17072

Protezione umanitaria - Necessaria valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione con riferimento al paese d'origine - Fattispecie.
In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di comparazione, aveva riconosciuto ad un cittadino gambiano presente in Italia da oltre tre anni il diritto al rilascio del permesso di soggiorno in ragione della raggiunta integrazione sociale e lavorativa in Italia allegando genericamente la violazione dei diritti umani nel Paese d'origine).
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 23 febbraio 2018 n. 4455