Prove documentali, in appello validità estesa
Le Sezioni unite chiariscono l’ampia efficacia processualedel materiale già acquisito. Non è influente il formato,telematico o su carta degli atti prodotti
Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, che vale anche per i documenti prodotti sia con modalità telematiche sia in formato cartaceo, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo una fonte di conoscenza per il giudice e dispiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e neppure può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li ha inizialmente offerti in comunicazione. Lo chiariscono le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza n. 4835 depositata ieri.
Le Sezioni unite intervengono con una serie di principi di diritto sul delicato tema dell’acquisizione probatoria rispondendo alle sollecitazioni espresse dall’ordinanza n. 14534 del 2002 con la quale tra l’altro si chiedeva un intervento per chiarire se l’adozione del processo telematico con la creazione di unico fascicolo comporta l’abbandono della distinzione tra fascicolo di parte e d’ufficio, se resiste la vecchia interpretazione della Cassazione secondo la quale l’appellante subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte quando contiene documenti a lui favorevoli non prodotti in copia, se questo superamento vale solo per le cause dove i documenti sono contenuti nel fascicolo informatico.
La sentenza osserva che il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado quando la parte interessata ne fa specifica istanza nei propri scritti difensivi, attraverso il richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifica le rispettive deduzioni.
Inoltre, perchè il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, per dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, se non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione, attraverso deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’articolo 76 delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile.
Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non individuabile nei fascicoli di parte, valutandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo.
Se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado.
Quando la parte ha adempiuto all’onere processuale di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale chiede il riesame e la controparte neppure ha provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze della negligenza processuale, «potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo».