Penale

Pubblica fede e reati: la categoria degli atti “fidefacenti”

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Reati contro la fede pubblica – Relazioni di servizio dei pubblici ufficiali – Atti pubblici fidefacenti – Querela di falso.
Le “relazioni di servizio” redatte e sottoscritte da ufficiali e agenti di P.S. sono atti pubblici fidefacenti poiché con esse il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una data attività da lui espletata ovvero che determinate circostanze sono accadute sotto la sua diretta percezione e/o vengono da lui stesso evocate. Pertanto, il verbale di sopralluogo dei Vigili Urbani, come la successiva relazione di servizio, sono assistiti da fede privilegiata in quanto dotati di una special potestà documentatrice in virtù della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 2 novembre 2017 n. 50082

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici - Reato ex articolo 479 c.p. - Atti pubblici fidefacienti ex articolo 476, comma 2, c.p. - Requisiti - Fattispecie.
In tema di reato di falso ideologico in atto pubblico, affinché sia configurabile la circostanza aggravante prevista dall'articolo476, comma 2, c.p., sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante in relazione alla firma apposta per ricevuta da un primario ospedaliero sulle bolle relative a fittizie attività di trasporto e consegna al suo reparto di materiale sanitario, ritenendo irrilevante che l'incompetenza del predetto primario non fosse stata mai rilevata da parte degli uffici ordinariamente preposti e che la stessa si fosse affermata in virtù di una mera prassi interna all'ente ospedaliero).
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 18 luglio 2017 n. 35219

Prove – Prova documentale - Registro di cancelleria mod. 16 - Registro obbligatorio - Atti pubblico fidefaciente - Esclusione - Ragioni.
I registri di cancelleria previsti dal D.M. n. 334 del 1989, poiché per espressa previsione dell'art.icolo2, comma terzo, di tale decreto sono “tenuti in luogo non accessibile al pubblico” e “possono essere consultati solo dal personale autorizzato”, non sono atti pubblici fidefacienti del loro contenuto, attesa la valenza meramente interna e l'assenza di carattere di pubblicità. (Fattispecie relativa ad erronea annotazione sul Registro mod. 16 della data di rinvio di un'udienza, invece correttamente indicata nel verbale di udienza, in cui la S.C. ha escluso che potesse configurarsi la nullità ex articolo 178 c.p.p.).
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 31 agosto 2016 n. 35864

Reati contro la fede pubblica – Falsità in atti pubblici - Atti fidefacienti - Requisiti - Fattispecie.
In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex articolo 476, secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che riportano fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da questi accertati o rilevati. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la natura fidefaciente di un verbale di colloquio - avuto dall'imputato con l'unica aspirante a ricoprire un posto di dirigente medico, nell'ambito di un procedimento di cui era stato incaricato - nella parte in cui egli aveva attestato, contrariamente al vero, l'insussistenza di cause di incompatibilità con la candidata, nonostante si trattasse della propria moglie).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 23 settembre 2016 n. 39682

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici - Atti fidefacienti - Requisiti - Fattispecie.
In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex articolo 476, comma secondo, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la natura fidefaciente del libro giornale della procedura fallimentare, in quanto destinato solo a riportare le registrazioni delle singole operazioni effettuate nel corso della gestione tratte dalla documentazione ad esse inerente).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 16 aprile 2015 n. 15951

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