Publitalia 80 vince contro l'Agenzia delle Entrate, detraibile anche l'aerotaxi
Publitalia 80 (concessionaria pubblicità gruppo Mediaset) vince contro l'Agenzia delle Entrate. La Corte di cassazione con la sentenza n. 20946 di ieri ha infatti accolto i motivi di ricorso sollevati dalla Concessionaria di pubblicità nei confronti della sentenza del giudice tributario che in primo grado e in appello aveva confermato i due avvisi di accertamento operati dall'Ufficio per sopravvenienza passiva e altre irregolarità.
A giustificazione dell'iscrizione a bilancio della sopravvenienza passiva la Spa richiama il contenuto di un accordo tra Mediast Spa, controllante la ricorrente, e Fininvest Spa, per effetto del quale, in vista della quotazione in borsa di Mediaset , quest'ultima e le società controllate si erano impegnate a riconoscere alla Fininvest eventuali sopravvenienze attive. Pertanto, in seguito a tale accordo la ricorrente ha provveduto a riconoscere a favore della Fininvest l'importo delle sopravvenienze attive maturate dopo l'estinzione di crediti vantati da terzi. A giudizio della Suprema Corte queste motivazioni sono certe e provano la sussistenza del diritto alla deduzione operata.
Altro punto esaminato dai giudici di Piazza Cavour riguarda la riduzione del costo sostenuto per servizi di trasporto aereo di persone, cosiddetto aerotaxi. Secondo la commissione regionale tributaria in mancanza del carattere strumentale di tali beni doveva essere esclusa la deducibilità delle spese per il noleggio. Per la Cassazione invece, nel caso specifico, non emergono costi sostenuti per l'utilizzo di mezzi di trasporto impiegati nell'esercizio di attività di impresa, ma spese di straporto sostenute nell'esercizio di tale attività e quindi correttamente da detrarre.
Infine, anche sull'accantonamento effettuato a titolo di indennità "suppletiva agenti" Publitalia 80 ha avuto ragione. Per la quinta sezione civile l'estensione del diritto alla deduzione di questo tipo di accantonamento è coerente con le ultime norme del legislatore che favoriscono un comportamento prudente del preponente e al tempo stesso tutelano l'agente, quale soggetto contrattualmente più debole .
Cassazione -Sezione V civile - Sentenza 6 agosto 2019 n. 20946