Penale

Punite anche le imprese per i delitti a loro vantaggio

Ma non hanno effetti sulle aziende l'impiego e l'autoriciclaggio<br/>

di Guido Camera

Dai nuovi reati discende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sono stati commessi.

Non da tutti però: non sono previsti come reati presupposto l’impiego di beni culturali provenienti da delitto e l’autoriciclaggio. Si tratta però di condotte che ben possono essere commesse all’interno di un’attività di impresa con maggiore frequenza rispetto ad altre, come furto, distruzione, deturpamento o imbrattamento di beni culturali: reati per i quali può scattare la responsabilità amministrativa dell’ente nonostante sanzionino condotte che deteriorano il bene, e appaiono incompatibili con un interesse o vantaggio d’impresa. Interesse o vantaggio che, viceversa, appaiono contraddistinguere intrinsecamente il reato di impiego, visto che la condotta sanzionata è proprio quella di chi «impiega in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto».

Analoghe considerazioni valgono per l’autoriciclaggio, che consiste nel comportamento di chi, dopo avere compiuto un delitto non colposo, «impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative beni culturali provenienti da tale delitto». Peraltro, la punibilità dell’autoriciclaggio non scatta se i beni culturali, come nel caso di collezionismo, vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

I nuovi delitti di impiego e autoriciclaggio di beni culturali prevedono poi sanzioni accessorie legate all’«esercizio di un’attività professionale o commerciale», cioè l’interdizione da una professione e la pubblicazione della sentenza di condanna. Sono ulteriori elementi sintomatici della stretta relazione che può intercorrere tra questi reati e l’attività d’impresa.

Per quanto riguarda i modelli organizzativi, le disposizioni non presentano difficoltà: il nuovo catalogo di illeciti amministrativi sembra poter avere una solida base di prevenzione in procedure fondate sul rispetto del Codice dei beni culturali. Presentano invece possibili criticità ricettazione e riciclaggio di beni culturali, visto che possono derivare da un ampio elenco di delitti. C’è da chiedersi fino a che punto debba spingersi nei controlli sull’origine del bene l’ente che voglia acquistarlo, anche solo per collezionismo (si pensi alle fondazioni culturali). Per evitare di estendere in modo sproporzionato le responsabilità, appare ragionevole pensare che la condotta esigibile sia solo la verifica del rispetto delle norme del Codice dei beni culturali in ordine alla provenienza e all’alienabilità del bene, e non anche l’accertamento della liceità delle somme con cui è stato acquistato dalla controparte. Un accertamento di fatto impossibile, soprattutto nell’ambito del commercio internazionale.

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