Civile

Quando l’adempimento di una prestazione può dirsi impossibile

Consiste nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente, o temporaneamente, l’adempimento dell’obbligazione

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di Giuseppe Cassano

L’impossibilità che, ai sensi dell’articolo 1256 c.c., estingue la obbligazione o giustifica il ritardo nell’adempimento è da intendere in senso assoluto e obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente, o temporaneamente, l’adempimento dell’obbligazione. Il che può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non già quando si tratti di una somma di danaro....