Professione e Mercato

Quando sei mesi di interruzione non annullano il tirocinio

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di Nicola Graziano

L'articolo 7 del regolamento detta un'articolata e completa disciplina dell'interruzione del tirocinio in quanto essa si pone in deroga alla regola generale secondo cui il tirocinio è svolto in forma continuativa con la conseguenza che ogni interruzione, non giustificata, determina il venir meno dell'efficacia del periodo già compiuto.
L'articolo 7 quindi è attuazione del comma 5 della legge professionale forense secondo cui «il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge» nonché dell'articolo 17, comma 10, lett. a) che prevede «la cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nel caso in cui il tirocinio sia stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione».
Ciò precisato meglio si comprende il significato attuativo del comma 2 dell'articolo 7 che prevede una serie di ipotesi tassative di casi eccezionali di interruzione del tirocinio per un periodo pari o superiore a sei mesi (accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza) ovvero si fa riferimento alla presenza di altri motivi di carattere personale (da individuarsi nella pratica caso per caso) per una interruzione per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore a un mese.
Il procedimento per ottenere la interruzione del tirocinio è espressamente disciplinato dalla norma. Esso inizia su domanda motivata e termina o con il rigetto con provvedimento motivato, sentito l'interessato (non si prevede espressamente l'ipotesi di impugnativa del provvedimento) ovvero con l'accoglimento della stessa che ne dispone la sospensione.
Disposta la sospensione (collegata cioè all'accertamento della causa di interruzione), una volta cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione in ciò sostanziandosi la fondamentale importanza del procedimento di interruzione.

Poteri di vigilanza e controllo del Consiglio dell'ordine - L'articolo 8 ribadisce, attribuendo al Consiglio dell'ordine una serie di poteri e di doveri, il ruolo fondamentale svolto dallo stesso in termini di vigilanza e controllo sull'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio e sull'osservanza delle diposizioni contenute nella normativa primaria e nel Dm 70/2016 in commento, prevedendo al comma 6 che al termine del periodo di tirocinio, è proprio il Consiglio dell'ordine, sulla base delle verifiche svolte in senso positivo, a rilasciare il certificato di compiuto tirocinio che consente al praticante di poter sostenere l'esame di abilitazione.
Nel caso in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio non rilascia il certificato. In questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti ed è sempre fatta salva la facoltà di ricorrere avverso il provvedimento al Cnf.
Va osservato che la violazione delle regole sul tirocinio espone al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine stante anche l'espresso richiamo, contenuto nel comma 7 dell'articolo 8, all'articolo 42 della legge professionale secondo cui i praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.
Del resto anche gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici (comma 2).
Pur essendo previsto un potere discrezionale per ogni Consiglio dell'ordine nell'esercitare i sopra detti controlli il comma 4 dell'articolo 8 prevede un minimo di adempimenti comuni quali la verifica del libretto del tirocinio, la previsione di colloqui periodici, l'assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio, l'accertamento che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri, potendo richiedere al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività, nonché, nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge, la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento.

L'abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato - Resta da analizzare quanto contenuto dall'articolo 9 del regolamento. La norma disciplina alcuni degli aspetti non contemplati dalla normativa primaria che è l'articolo 41, comma 12, della legge professionale che per migliore chiarezza va riportata integralmente “nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro”.
Orbene si disciplina il procedimento per ottenere l'autorizzazione al patrocinio sostitutivo che si conclude con l'assunzione avanti al Consiglio dell'ordine, riunito in pubblica seduta, da parte del praticante dell'impegno solenne di cui all'articolo 8 della legge professionale che è condizione per poter esercitare la professione.
Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal Consiglio dell'ordine, al presidente del tribunale e al procuratore della Repubblica presso il tribunale.

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