Civile

Quando un accordo negoziale tra le parti può qualificarsi "transazione"

Con la recente ordinanza (n. 25600/2022) la Cassazione fornisce una chiave intepretativa per la corretta identificazione della ricorrenza di una transazione ex. art. 1965 cod.civ.

immagine non disponibile

di Francesca Perego Mosetti*

Risponde al quesito la recente ordinanza della Cassazione, Sezione III civile, 31.08.2022 n.25600 che, nell'ottica di una sempre maggiore espansione degli strumenti deflattivi del contenzioso e verosimilmente di accordi atti a porre fine ad una lite o a prevenirla, fornisce all'interprete i criteri identificativi della ricorrenza di una transazione.

La definizione codicistica della transazione

Come noto la transazione è il "contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro". In quanto tale detto contratto è caratterizzato secondo il vigente codice civile ( art. 1965 I comma ) da due elementi essenziali quali la res litigiosa e le reciproche concessioni, con le quali, come previsto al II° comma del citato articolo, "si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti", ovvero rapporti estranei a quello controverso.

La vicenda

La società ricorrente ingiungeva nei confronti della propria debitrice il pagamento del corrispettivo di €. 29.899,34= per lavori di manutenzione eseguiti presso talune residenze per anziani gestiti dalla società ingiunta, e sul presupposto di vantare un credito maggiore di quello azionato ex art. 633 c.p.c., riferiva che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontava ad €.73.401,34= e che in forza di un accordo concluso con la debitrice - che la creditrice qualificava come remissione parziale del debito condizionata al pagamento del dovuto alle scadenze pattuite - l'entità del credito era stata ridotto ad €.60.500= rispetto all'importo originario.
Non avendo la debitrice proceduto al pagamento integrale del dovuto, la ricorrente aveva conseguito il decreto ingiuntivo fatto poi oggetto di opposizione accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello, con qualificazione dell'accordo quale transazione.

La decisione della Suprema Corte

Il caso deciso dalla Suprema Corte con l'inammissibilità del ricorso (comunque infondato), per mancata localizzazione della transazione tra gli atti del procedimento, riguardava, per ciò che rileva all'odierna analisi, la qualificazione giuridica dell'accordo negoziale intervenuto tra le due società che secondo la ricorrente sarebbe stato erroneamente qualificato sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello quale transazione, anziché quale riconoscimento di debito con remissione parziale dello stesso rispetto all'importo originario, mancando i requisiti della res dubia e dell'aliquid datum , aliquid retentum, non essendovi alcun rapporto con carattere di incertezza, né alcuna concessione, ma soltanto un inadempimento da parte della società ingiunta.

La decisione della Suprema Corte muove dall'analisi degli elementi del contratto in parola, ovvero dalla res litigiosa e dalle reciproche concessioni, arrivando a definirne il confine.

Nel confermare la qualificazione operata dalla Corte territoriale, la Cassazione ha così chiarito che, per integrare la res litigiosa, "non occorre che le rispettive tesi della parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, pur se ancora da definire nei più precisi termini di una lite, e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione", avendo la transazione funzione anche di strumento negoziale di prevenzione di una lite.

Nella citata ordinanza la Suprema Corte coglie l'occasione per chiarire il perimetro delle reciproche concessioni ai fini della corretta qualificazione dell'accordo negoziale quale transazione, affermando che ad integrare il contratto de quo, è stato ritenuto idoneo anche "un accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali".

Più in generale ha affermato che "le reciproche concessioni cui si riferisce l'art. 1965 I comma cod.civ. devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna parte spettanti".

Quando come nel caso oggetto della pronuncia in commento, l'accordo prevedeva l'impegno al versamento da parte di una società all'altra di un "quid medium" (€.60.500=) tra le opposte pretese (rispettivamente di €.73.401,34 avanzata dalla ricorrente e di €.47.798,30 avanzata dalla opponente) non vi è dubbio che l'accordo presentasse i requisiti della transazione dovendosi il profilo del cd. "aliquid datum, aliquid retentum" essere apprezzato solo in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti.

Considerazioni operative

Sotto il profilo operativo occorre segnalare che la qualificazione dell'accordo negoziale in termini di transazione comporta l'applicabilità delle specifiche disposizioni in materia che come noto prevedono, tra le altre, oltre all'irrilevanza dell'errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti ( art. 1969 cod. civ), all'inimpugnabilità della transazione per causa di lesione (art. 1970 cod. civ.), l'inammissibilità dell'azione di risoluzione per inadempimento (art. 1976 cod. civ) per il caso di transazione novativa - che ricorre quando la nuova regolamentazione degli interessi sostituisce integralmente la preesistente situazione giuridica - salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.

_____

*A cura dell'Avv. Francesca Perego Mosetti, Studio legale Perego Mosetti - Partner 24 ORE Avvocati

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©