Quasi flagranza sorprendere l'indiziato con cose o tracce del reato commesso prima
In tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di "quasi flagranza" costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato «con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima» non richiede - a differenza del caso dell'inseguimento - che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. Per la Cassazione, sentenza 2338/2019, basta, in altri termini, l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce. Fattispecie in cui la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore della Repubblica, ha ritenuto che fosse stato eseguito correttamente l'arresto, nella quasi flagranza, in quanto le forze dell'ordine, intervenute tempestivamente una volta allertate, avevano rinvenuto il soggetto autore del reato ancora sul luogo, rappresentando questa stessa presenza una "traccia" del reato, rimasto peraltro nell'ipotesi di un tentativo, commesso immediatamente prima.
La Cassazione, nell'accogliere il ricorso del pubblico ministero, avverso il provvedimento con cui il giudice non aveva convalidato l'arresto assumendo erroneamente l'assenza della flagranza, ha colto l'occasione per precisare la nozione della "quasi flagranza" allorquando questa si sia sostanziata nel rinvenimento di cose o tracce del reato commesso immediatamente prima.
Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che fosse stato eseguito correttamente l'arresto, nella quasi flagranza, in quanto risultava che le forze dell'ordine, intervenute tempestivamente una volta allertate, avevano rinvenuto il soggetto autore del reato ancora sul luogo, rappresentando questa stessa presenza una "traccia" del reato, rimasto peraltro nell'ipotesi di un tentativo, commesso immediatamente prima.
La giurisprudenza è assolutamente consolidata, nel senso che, anche alla luce delle puntualizzazioni fornite dalle sezioni Unite (sentenza 24 novembre 2015, Ventrice), la "quasi flagranza" legittimante l'arresto da parte della polizia giudiziaria è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare "nesso" tra il soggetto e il reato che consenta di ricondurre al primo la commissione dell'illecito, anche allorquando questi non sia colto nell'atto di commetterlo. Tale condizione si può configurare - alla luce dell'indicazione normativa dell'articolo 382 del codice di procedura penale - nel caso in cui l'arresto avvenga in esito a inseguimento, ancorché protratto ma effettuato senza perdere il contatto percettivo anche indiretto con il fuggitivo, ovvero nel caso di rinvenimento sulla persona dell'arrestato di cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (cfr. sezione IV, 26 ottobre 2017, Pm in proc. Kukiqi e altro).
Lo stato di "quasi flagranza", per l'effetto, non può invece ravvisarsi, per difetto del particolare "nesso" con il reato di cui si è detto, nell'ipotesi in cui l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte della vittima o di terzi, dovendosi in tal caso escludere che gli organi di polizia giudiziaria abbiano avuto diretta percezione del reato. La nozione di "inseguimento", caratterizzata dal requisito cronologico dell'"immediatezza" ("subito dopo il reato"), postula, quindi, la necessità della diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli operanti della polizia giudiziaria procedenti all'arresto. In tale situazione, piuttosto, lo stato di "quasi flagranza" potrebbe comunque ravvisarsi se e in quanto il soggetto sia trovato con cose che lo colleghino univocamente al reato e/o presenti sulla persona segni inequivoci riconducibili alla commissione del reato ("immediatamente prima") da parte del medesimo (cfr., di recente, sezione IV, 30 novembre 2017, Proc. Rep. Trib. Vicenza in proc. Henage).
Cassazione - Sezione IV penale -Sentenza 18 gennaio 2019 n. 2338