Questionari MiFID, obbligo di integrazione delle preferenze espresse dagli investitori in materia di sostenibilità
L'adempimento prevede la raccolta delle preferenze e l' aggiornamento dei modelli di adeguatezza per verificare la corrispondenza tra le preferenze raccolte e prodotti raccomandati. E' prevista, inoltre, una estensione del catalogo prodotti con particolare focus sugli strumenti finanziari con caratteristiche ESG
Come rilevato nel mio precedente contributo, recante " Selezionate novità estive comunitarie in materia di finanza sostenibile ", a far data dal 2 agosto scorso, gli intermediari e i consulenti finanziari sono tenuti ad adeguare i questionari MiFID sulle verifiche in materia di adeguatezza (e relativi, dunque, all'offerta dei due servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione individuale di portafogli) integrandoli con le preferenze espresse dagli investitori loro clienti in materia di sostenibilità.
In sintesi, tale adempimento, richiesto dal Regolamento Delegato (UE) n. 2021/1253 , impone di:
• raccogliere le preferenze di sostenibilità dei clienti, integrando debitamente i questionari di profilatura MiFID con apposite domande ESG;
• aggiornare i modelli di adeguatezza prevedendo controlli aggiuntivi volti a verificare la corrispondenza tra le preferenze di sostenibilità raccolte e i prodotti raccomandati;
• estendere il catalogo prodotti con particolare focus sugli strumenti finanziari con caratteristiche ESG.
Il questionario MiFID, pertanto, dovrà essere organizzato su vari livelli, progressivamente più approfonditi e granulari.
L'intermediario finanziario è tenuto, in primo luogo, a chiedere al proprio cliente se abbia o meno preferenze in materia di sostenibilità; in caso di risposta affermativa, tali preferenze sono ulteriormente declinate in relazione all'ambiente (art. 2, paragrafo 7, lettera a) del citato Regolamento Delegato); in relazione agli aspetti sociali e di governance (lettera b della stessa disposizione) e, infine, rispetto agli strumenti finanziari che considerano i così detti "principal adverse impacts" – PAI (lettera c).
Il 23 settembre l'ESMA ha pubblicato le nuove linee guida sulla valutazione di adeguatezza (le "Linee Guida"). In particolare, l'Autorità europea di vigilanza sui mercati finanziari ha elencato una serie di vantaggi che dovrebbero derivare dalla pubblicazione delle Linee Guida, tra cui innanzitutto la riduzione del rischio di misselling e delle relative conseguenze finanziarie (che per gli intermediari dovrebbero implicare una riduzione dei reclami, dei costi dei ricorsi e delle spese legali per le cause giudiziarie, dei danni alla reputazione, delle multe, etc.). Ma anche la possibilità di evitare il greenwashing nella distribuzione di prodotti di investimento con caratteristiche di sostenibilità, ridurre i rischi legati all'arbitraggio normativo o di vigilanza grazie a un maggior livello di armonizzazione e a una convergenza di vigilanza più coerente. Inoltre, le Linee Guida forniscono anche delle indicazioni utili nel caso in cui i partecipanti al mercato finanziario non siano in grado di soddisfare le preferenze di sostenibilità dei clienti.
Con riferimento alla prestazione del servizio di consulenza, qualora l'intermediario o il consulente finanziario intenda raccomandare un prodotto che non soddisfa le preferenze del proprio cliente in materia di sostenibilità, sarà possibile proseguire soltanto nel caso in cui il cliente adatti (cioè, riduca) le proprie preferenze in materia di sostenibilità (determinazione che deve essere documentata per iscritto nel report di adeguatezza).
Con riferimento al servizio di gestione individuale, le preferenze di sostenibilità del cliente devono essere raccolte e discusse dal partecipante al mercato finanziario al momento della sottoscrizione del mandato gestorio e della definizione concordata della relativa strategia di investimento; anche in questo caso, qualora l'intermediario non sia in grado di soddisfare tali preferenze, il mandato potrà essere eseguito esclusivamente qualora il cliente adatti (cioè, riduca) le proprie preferenze in materia di sostenibilità (determinazione che deve essere documentata per iscritto nel testo del mandato gestorio).
Iniziative legislative come l'obbligo di integrare le verifiche in materia di adeguatezza con le preferenze di sostenibilità degli investitori, del resto, contribuiscono ad alimentare consapevolezza e sensibilità dei risparmiatori verso le tematiche ESG – quantomeno di quelli più sofisticati tra loro, che si definiscono "ben informati" su tali argomenti, secondo un sondaggio di Plus 24 condotto con la società di consulenza indipendente Mc Advisory Csr e pubblicato sul supplemento de Il Sole 24ORE sabato 24 settembre. L'educazione finanziaria degli investitori è infatti un tassello fondamentale per "abilitare" la transizione del framework regolamentare della finanza sostenibile, che ad oggi è (ancora) un assetto normativo articolato prevalentemente in disposizioni di trasparenza, verso un modello che, incidendo sulle condotte di consumo e produzione da parte delle imprese attive nell'economia reale, contribuisca fattivamente al miglioramento delle condizioni ambientali, sociali e di governance entro cui le stesse aziende operano.
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*A cura dell'Avv. Pietro Massimo Marangio, Partner di Gentili & Partners