Civile

Raccomandata in posta: la notifica si perfeziona al più tardi in 10 giorni

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

In caso di mancato recapito di una raccomandata contenente un avviso di accertamento per temporanea assenza del destinatario, la tentata notifica si perfeziona al più tardi entro dieci giorni anziché entro il maggior termine di 30 giorni. Il minor regime della compiuta giacenza previsto dalla legge sulla notificazione prevale, infatti, sul maggior termine previsto dal regolamento postale. Così si è espressa la Ctr Lombardia 6278/28/16 (presidente Malaspina, relatore Ramondetta).

Il fatto - L’amministrazione finanziaria tramite servizio postale “tenta la notifica” di due atti il 30 e 31 ottobre 2013 nei confronti di una società di automazione industriale, che li ritira entrambi alla posta il 21 novembre 2013 e li impugna poi il 20 gennaio 2014.

Secondo l’ufficio i due ricorsi proposti sono tardivi, perché secondo la norma della notificazione tramite servizio postale (articolo 8, legge 890/92):
• in caso di ritiro del plico entro dieci giorni dalla data della tentata notifica, il ricorso si presenta entro 60 giorni dalla data di ritiro dell’atto;
• in caso di ritiro del plico oltre i dieci giorni dalla data della tentata notifica, si impugna entro 60 giorni dal decimo giorno successivo a quello della tentata notifica.

In base alla tesi dell’ufficio, dunque, i termini per il ritiro del plico sarebbero stati il 9 e 10 novembre 2013 e i ricorsi avrebbero dovuto essere presentati entro l’8 e il 9 gennaio 2014, anziché il 20.

Eppure la notificazione tramite servizio postale prevede che la raccomandata ordinaria non consegnata possa restare in giacenza per un periodo di 30 giorni (articolo 40, Dpr 655/82). Secondo la società contribuente, infatti, nonostante il primo tentativo di fine ottobre, la notifica si sarebbe perfezionata il giorno del ritiro, cioè il 21 novembre 2013 (entro il termine massimo del 29 e 30 novembre), e l’impugnazione del 20 gennaio sarebbe tempestiva perché nei 60 giorni.

Il giudizio - Secondo i giudici di merito, in conclusione, i due ricorsi sono tardivi. La Ctr ricorda che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario di una raccomandata contenente un avviso di accertamento, si ricorre entro 60 giorni dal ritiro se questo avviene entro dieci giorni dalla data di tentata notifica, ovvero entro 60 giorni dal decimo giorno successivo alla data di notifica se il ritiro avviene oltre il decimo giorno. Questo perché il regime della compiuta giacenza (legge 890/1982) si applica anche alle raccomandate ordinarie per atti giudiziari.

Trascorsi, pertanto, inutilmente dieci giorni dalla spedizione del plico senza ritiro da parte del destinatario, l’avviso di ricevimento è restituito al mittente con annotazione in calce sottoscritta dall’agente postale della data di avvenuto deposito e l’indicazione: «Atto non ritirato entro il termine di dieci giorni».

Ctr Lombardia 6278/28/16

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