Penale

Rapina, danno di speciale tenuità solo con doppia valutazione patrimonale e personale

Le sezioni Unite penali hanno dettato il perimetro dell’esame del giudice per il riconoscimento dell’attenuante partendo dal rilievo della natura plurioffensiva del reato negando rilevanza agli eventi successivi alla consumazione

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di Paola Rossi

In generale, nei delitti contro il patrimonio, l’attenuante comune della speciale tenuità va valutata al momento della consumazione del reato che non può, appunto, essere attenuato in base a eventi susseguenti o comportamenti successivi dell’agente. Poi, in particolare nel caso della rapina, la speciale tenuità del danno non può essere correlata solo al mero valore economico del bene attinto, ma anche agli effetti dannosi patiti dalla vittima cioè incidenti sulla sua libertà personale o sulla sua integrità psico fisica eventualmente compresse dall’azione di coercizione dell’agente.

Ricordano, infatti, le sezioni Unite penali della Corte di cassazione - con la sentenza n. 42124/2024 - che la rapina è reato plurioffensivo atto a incidere non solo sulla sfera patrimoniale ma anche su quella personale della vittima della violenza o della minaccia. Da cui secondo il massimo consesso nomofilattico deriva che il giudizio per il riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno del delitto di rapina deve appuntarsi sul doppio aspetto patrimoniale e degli effetti dannosi subiti dal soggetto rapinato.

Le sezioni Unite penali hanno dettato, con la sentenza odierna, uno specifico principio interpretativo della norma recata dal n. 4 del primo comma dell’articolo 62 del Codice penale rubricato “circostanze attenuanti comuni” e che testualmente recita: “Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: ... 4) l’avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;”.

Il principio di diritto dettato per orientare il giudice a compiere un esame complessivo dei beni - patrimoniale e personale - offesi dall’azione illecita della rapina si esprime nei seguenti termini: “”ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza e la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà fisica morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento dell’attenuante”.

Infine, sul punto rivendicato dal ricorso che l’attenuante fosse invocabile anche per l’avvenuta restituzione di uno dei beni sottratti e per il modesto valore di quello trattenuto dal rapinatore ricorrente, la Cassazione ha precisato l’altro principio di diritto secondo cui: “ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. il momento in cui bisogna prendere in considerazione l’entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi”.

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