Rassegne di Giurisprudenza

Ravvedimento operoso: dichiarazione di volontà che può essere oggetto di annullamento tranne che per un errore determinante

a cura della Redazione Diritto

Contenzioso tributario - Istituti deflattivi - Ravvedimento operoso - Atto di natura negoziale - Errore manifesto o riconoscibile
La scelta del ravvedimento operoso in materia fiscale, di cui all'art. 13, d.lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 472, è di carattere negoziale, poichè costituisce una dichiarazione di volontà, rispetto alla quale risulta irrilevante che l'atto dovuto costituisse invece una mera dichiarazione di scienza, per cui essa non può che essere oggetto di annullamento per errore determinante. Ai fini dell'istanza di rimborso delle somme versate è irrilevante la natura, formale o sostanziale, della violazione per la quale si presta il ravvedimento.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione TRI, Ordinanza del 5 maggio 2023, n. 11993

Tributi - Iva - Versamento mediante ravvedimento operoso - Violazioni formali - Ravvedimento ritrattabile
Il contribuente deve essere ammesso a correggere ogni tipo di errore. Ciò equivale ad affermare che anche il ravvedimento operoso, come la stessa dichiarazione dei redditi o dell'IVA e come ogni altra dichiarazione del contribuente, è ritrattabile o modificabile, nella misura in cui è affetto da errore, non essendo lo stesso contribuente tenuto a pagare più di quanto deve rimanere per legge a suo carico.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione TRI, Ordinanza del 16 dicembre 2020, n. 28844

Tributi erariali diretti - In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine - Dazi all'importazione ed alla esportazione - Diritti doganali) - In genere sanzioni tributarie - Violazione formale non punibile - Ritardato pagamento dei diritti sulle accise - Violazione sostanziale - Sussistenza
In tema di sanzioni tributarie, dovendo la violazione meramente formale non punibile rispondere a due concorrenti requisiti - non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo - il ritardo nel versamento del tributo integra una violazione sostanziale e non formale ed è sanzionato dall'art. 13 del d.lgs. n.471 del 1997, in quanto incide sul versamento del tributo ed arreca pregiudizio all'incasso erariale.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione TRI, Sentenza del 27 febbraio 2017, n. 4960

Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Dichiarazione annuale - In genere - Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Detrazioni d'imposta - Esposizione in misura inferiore a quella spettante - Rimborso d'imposta - Ammissibilità - Condizioni - Decadenza ex art. 15, comma terzo, del d.p.r. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Dichiarazione integrativa - Necessità - Esclusione
Le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, nè costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza e, quindi, salvi casi particolari, possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche in sede processuale; pertanto, la dichiarazione, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico; ne discende che il contribuente che abbia esposto nella competente dichiarazione dei redditi solo una parte della detrazione d'imposta che ritiene a lui spettante, e che, quindi, abbia versato, in via di autotassazione, una somma superiore a quella dovuta, può chiedere la restituzione dell'imposta indebitamente versata, nei termini previsti dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,non ostando a ciò la decadenza prevista dall'art. 15, terzo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la quale si riferisce alla diversa ipotesi in cui il contribuente abbia chiesto la detrazione nella dichiarazione relativa ad un periodo d'imposta successivo, e non intende consentire la correzione di quanto dichiarato solo mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, che è invece finalizzata alla rimozione di omissioni ed alla eliminazione di errori suscettibili di importare un pregiudizio per l'erario.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione TRI, Sentenza del 19 dicembre 2008, n. 29738