Civile

Il ravvedimento parziale si applica in modo retroattivo

Necessario pagare la parte di imposta con sanzione e interessi

di Antonio Iorio

La nuova norma sul ravvedimento parziale è di interpretazione autentica quindi è applicabile retroattivamente. Ai fini della validità, occorre però che sia versata l’imposta anche parziale ma unitamente alla corrispondente frazione di interessi e sanzioni. A confermare questo principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26523 depositata ieri.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento con la quale l’Agenzia disconosceva il ravvedimento effettuato da una società. Più precisamente, la contribuente aveva versato imposta, sanzione e gli interessi in misura inferiore a quella corretta. Sia la Ctp sia il giudice di appello ritenevano che la disciplina prevedeva la decadenza dal beneficio solo in assenza del pagamento della sanzione, con la conseguenza che nella specie il ravvedimento doveva essere confermato.

L’Agenzia ricorreva così in Cassazione, la quale sul punto riformava la decisione. Secondo i giudici di legittimità l’istituto del ravvedimento operoso, prima delle recenti modifiche, prevedeva la riduzione della sanzione solo se contestualmente fosse versata anche l’imposta e i relativi interessi. Ne conseguiva quindi che l’insufficienza nel pagamento, non perfezionava il particolare istituto premiale.

Nel 2019, è stato introdotto il ravvedimento parziale (Dlgs 472/97, articolo 13 bis) in base al quale sono riconosciuti i benefici sanzionatori anche in ipotesi di versamento frazionato.

Tale disposizione prevede che la sanzione e gli interessi devono essere calcolati in relazione alla data di versamento di ciascuna imposta. In altri termini, occorre corrispondere a ogni singola scadenza interessi e sanzioni sulla quota parte di tributo.

La Cassazione ha rilevato che la nuova norma è di natura interpretativa. E infatti, la disposizione espressamente prevede che l’articolo 13 (ossia quello disciplinante il ravvedimento orinario) «si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto» anche in caso di versamento frazionato. Si tratta quindi di una norma di interpretazione autentica e pertanto con efficacia retroattiva.

Nella specie, poiché i versamenti eseguiti non erano integrali, occorreva verificare la corrispondenza di interessi e sanzioni rispetto alle imposte. Solo, infatti, per la parte non coperta da ravvedimento, erano legittime le sanzioni in misura piena.

Recentemente la Corte di cassazione aveva già affermato tali principi (pronuncia 6593/2021), ma in quell’occasione aveva precisato che era l’interessato a dover provare il rispetto della norma anche in riferimento a un versamento parziale.

Nel dubbio quindi, in simili ipotesi converrà allegare in atti anche un adeguato prospetto di calcolo provando la correttezza dei pagamenti e quindi la corrispondenza di interessi e sanzioni rispetto alla quota parte dell’imposta versata.

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