La caduta sulla macchia d'olio mentre si percorre una rampa carrabile non illuminata viene ascritta alla colpa del danneggiato. La ricorrente aveva preteso il risarcimento dal proprietario dell'autocarro e dall'assicurazione del mezzo di trasporto da cui proveniva la sostanza oleosa che aveva determinato la caduta. Ma il risarcimento del danno le è stato negato fino in sede di legittimità.
Infatti, come conferma la Cassazione - con la sentenza n. 24491/2023 - la ricorrente ha messo in atto una condotta imprudente in quanto si è addentrata su una rampa carrabile talmente poco illuminata da potersi definire buia. Ciò che avrebbe dovuto indurla a ovviare - anche con una lampada portatile - a tale circostanza di pericolo.
La Cassazione definisce la situazione in cui si è posta la ricorrente come una condizione in cui è prevedibile che sussistano ostacoli o pericoli non avvertibili da un pedone.
In questo consisterebbe la condotta colposa della donna che è di fatto scivolata sulla macchia d'olio rilasciata dall'autocarro sulla strada e di cui non era in condizione di avvedersene.
Per tale motivo - nonostante la ricorrente lamentasse che la richiesta di una maggiore prudenza fosse non ammissibile (come l'utilizzo di una torcia di cui non era in possesso e di cui non poteva prevedere di aver bisogno in pieno giorno) - il suo ricorso è stato respinto.

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