Penale

Reati contro la persona: l’omicidio del consenziente

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a cura della Redazione di Plus Plus24 Diritto

Reati contro la persona - Omicidio del consenziente - Consenso - Errore sulla sussistenza del consenso - Rilevanza per la punibilità del reato di omicidio – Applicazione dell'art. 47 cod. pen.
Il consenso è elemento costitutivo del reato di omicidio del consenziente, pertanto qualora il reo erri sulla sussistenza del consenso trova applicazione la previsione dell'art.47 cod.pen., in base al quale l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 31 marzo 2016 n. 12928

Reati contro la persona – Reato di omicidio del consenziente - Volontà della vittima di morire - Prova univoca - Necessità - Mancanza – Configurabilità del reato di omicidio volontario.
Si configura l'omicidio volontario e non l'omicidio del consenziente, nel caso in cui manchi una prova univoca, chiara e convincente della volontà di morire manifestata dalla vittima, dovendo in tal caso riconoscersi assoluta prevalenza al diritto alla vita, quale diritto personalissimo che non attribuisce a terzi il potere di disporre, anche in base alla propria percezione della qualità della vita, dell'integrità fisica altrui.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 14 dicembre 2010 n. 43954

Reati contro la persona - Omicidio del consenziente – Elemento costitutivo del reato - Imprescindibile necessità del consenso della vita– Caratteri del consenso.
L'omicidio del consenziente presuppone un consenso non solo serio, esplicito e non equivoco, ma perdurante anche sino al momento in cui il colpevole commette il fatto.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 5 agosto 2008 n. 32851

Reati contro la persona - Omicidio del consenziente - Istigazione o aiuto al suicidio - Elemento di distinzione - Indicazione.
Il discrimine tra il reato di omicidio del consenziente e quello di istigazione o aiuto al suicidio risiede nel modo in cui viene ad atteggiarsi la condotta e la volontà della vittima in rapporto alla condotta dell'agente: si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui colui che provoca la morte si sostituisca in pratica all'aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l'iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 12 marzo 1998 n. 3147

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