Reati fiscali prescritti in 13 anni
La prescrizione per la maggior parte dei reati tributari commessi in futuro potrà arrivare fino a 13 anni, cui occorrerà aggiungere ulteriori sei mesi in ipotesi di rogatorie internazionali.
Sono gli effetti sui delitti previsti dal decreto legislativo 74/2000, in conseguenza delle modifiche alla disciplina della prescrizione nel processo penale, approvate definitivamente dal Parlamento.
I precedenti
Inizialmente il decreto 74/2000 non aveva introdotto specifiche regole sui termini prescrizionali dei delitti tributari, per cui si applicava la disciplina generale prevista dal Codice penale. Tali reati, quindi, si prescrivevano nel termine di sei anni che, a seguito di eventuale interruzione, diventavano sette anni e mezzo.
Con la legge 148/2011, dal 17 settembre 2011 è stata introdotta una disciplina ad hoc nel decreto 74/2000 per gli illeciti penali tributari, con cui i termini di prescrizione per alcuni delitti sono stati elevati di un terzo. Ciò significa che il termine precedente di sei anni, aumentato di 1/3, è diventato di otto anni, oppure di dieci, in caso di interruzione.
Attualmente, pertanto, per gli illeciti penali tributari commessi dopo il 17 settembre 2011, esiste un regime prescrizionale differenziato e, in particolare:
per i reati di omesso versamento delle ritenute, dell’Iva, per l’indebita compensazione e la sottrazione fraudolenta, si applica il termine di sei anni, o di sette anni e mezzo in caso di interruzione;
per tutti gli altri reati (dichiarazioni fraudolente con utilizzo di falsi documenti, o mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omessa presentazione; occultamento o distruzione di scritture contabili; emissione di fatture false), scatta il termine di otto anni, che diventa di dieci, in presenza di cause interruttive.
Ne consegue, quindi, che dal 2011 buona parte dei reati tributari hanno termini prescrizionali più lunghi rispetto agli altri delitti comuni, puniti con la medesima pena.
Il nuovo corso
Le modifiche al Codice penale approvate dal Parlamento hanno introdotto - all’articolo 159 del Codice penale - ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, alcune delle quali con effetti sui reati tributari.
In concreto, il corso della prescrizione in futuro sarà sospeso anche:
per richiesta di rogatoria all’estero; in questo caso, il termine massimo di sospensione è pari a sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna in primo grado e/o in secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo che definisce la sentenza del grado successivo e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.
Ne consegue che, in ipotesi di condanna nei vari gradi di giudizio per un delitto tributario, i termini prescrizionali passeranno dagli attuali dieci a 13 anni, ovvero da sette anni e sei mesi, per i reati di omesso versamento e sottrazione fraudolenta, a dieci anni e sei mesi.
Va da sé che, in ipotesi di sentenza assolutoria, l’incremento del termine non si verifica.
Nel caso in cui vi sia stata la necessità di avanzare una richiesta di rogatoria internazionale all’estero, i termini saranno ulteriormente sospesi dalla data del provvedimento che dispone la rogatoria, fino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dalla rogatoria.