Reati tributari, così scatta la stretta - Tutto uguale per chi non versa l’Iva
Con le modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto fiscale, attesa in Gazzetta entro Natale, le rivisitazioni al regime penale tributario sono definitive e con esse occorrerà confrontarsi in futuro, quasi sempre dal momento dichiarativo.
L’omesso versamento Iva
Sicuramente rilevante, anche per la scadenza del prossimo 27 dicembre, è l’abrogazione delle modifiche originariamente apportate dal decreto fiscale al reato di omesso versamento Iva. Ne consegue che per evitare la commissione del reato – che si consumerà alla data di scadenza dell’acconto Iva 2019 – occorrerà osservare le regole già vigenti.
Al riguardo si ricorda che è sanzionato con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versi l’Iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per importi superiori ad 250.000 euro per ciascun esercizio (articolo 10-ter Dlgs 74/2000).
Il debito rilevante ai fini del reato è la somma risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di imposta, determinato secondo le regole fiscali. A tal fine occorre considerare solo l’imposta dichiarata e non versata senza gli interessi trimestrali eventualmente dovuti (Cassazione 46953/2018. Per la verifica del superamento della soglia di punibilità, va verificato l’importo indicato nel rigo VL32 (Iva a debito).
Le altre novità
1. Dichiarazione infedele. Riguarda coloro che indicano in una dichiarazione annuale dei redditi o Iva elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, con imposta evasa superiore a 100.000 euro e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, superiore al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a 2 milioni di euro. La vigente soglia era di 150.000 euro (ora 100.000) e l’imponibile sottratto era di 3 milione di euro (ora 2 milioni). La sanzione passa da 2 a 4 anni e sei mesi rispetto al vigente da 1 a 3 anni. In ordine alla causa di non punibilità per le valutazioni errate discordanti entro il 10% rispetto a quelle ritenute corrette in futuro la differenza riguarderà le valutazioni «complessivamente» considerate e non più «singolarmente».
2. Omessa presentazione. La condotta perseguita resta la stessa (omessa presentazione della dichiarazione annuale delle imposte sui redditi, dell’Iva o del sostituto di imposta con imposta evasa superiore a ciascun tributo a 50.000 euro). Viene però inasprita la pena della reclusione che sarà da 2 a 5 anni in luogo dell’attuale da 1 anno e sei mesi a 4 anni.
3. Dichiarazioni fraudolente. Per entrambe le fattispecie di dichiarazione fraudolenta (utilizzo di documenti per operazioni inesistenti e altri artifizi) le pene diventano decisamente più severe. Nel primo caso (avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti) la pena sarà da 4 a 8 anni di reclusione con la previsione di un’attenuante (reclusione da 18 mesi a 6 anni) se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro. Queste novità (aumento pena e previsione attenuante) sono analoghe anche per lo speculare delitto di emissione di false fatture. Nel secondo caso (dichiarazione fraudolenta con operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione) la pena sarà da 3 a 8 anni.
4. Occultamento. Anche le ipotesi di occultamento o distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione sono interessate ad aumenti di pena: in futuro troverà applicazione la reclusione da 3 a 7 anni in luogo dell’attuale pena da 1 anno e sei mesi a sei anni.
La nuova mappa di pene e misure cautelari