«Il reato di percosse è caratterizzato da una condizione negativa, vale a dire che la violenza non abbia cagionato, al di fuori di un’eventuale sensazione dolorosa, effetti patologici costituenti malattia e cioè non si siano prodotte alterazioni organiche o funzionali sia pure di modesta entità. Pertanto nel caso in cui a seguito delle percosse subite, la vittima riporti un trauma contusivo, che determini un’alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell’organismo della parte lesa, da richiedere...
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