Penale

Reato portare i bambini a scuola senza le vaccinazioni obbligatorie

È penalmente rilevante il mancato rispetto del provvedimento dell'autorità scolastica di sospendere dalle lezioni i minori in assenza della documentazione

di Patrizia Maciocchi

Commettono un reato i genitori che portano i figli a scuola malgrado non abbiano fatto i vaccini obbligatori. Ad essere penalmente rilevante, non è il non aver vaccinato i minori ma il mancato rispetto del provvedimento che impone, in assenza di certificazione, la sospensione dalla frequenza scolastica. La Cassazione (sentenza 2885) accoglie il ricorso del Pubblico ministero contro il proscioglimento, pronunciato dal Gip, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Una decisione che, precisa la Suprema corte, è il risultato di una “svista”. Il Gip ha, infatti, precisato che il mancato rispetto del cosiddetto decreto Lorenzin (Dl 73/2017), relativo all’obbligatorietà di alcuni vaccini, è un illecito amministrativo e non penale. Diversa la situazione solo in caso di urgenza, e in occasione di epidemie in atto quando, in base al Dlgs 112/1998 (articolo 117) è legittimo emettere provvedimenti necessari e urgenti «di esecuzione coattiva dell’obbligo vaccinale».

L’autodeterminazione nelle scelte relative alla salute

Il Giudice per le indagini preliminari aveva richiamato anche il principio costituzionale dell’autodeterminazione in materia di salute. Per il Gip, il dirigente scolastico è tenuto, in caso di genitori inottemperanti, a segnalare il caso all’Azienda sanitaria per iniziare un iter che porta alla sanzione amministrativa e ad attivare i controlli sul corretto esercizio della potestà genitoriale. Mentre il divieto di frequentare la scuola non trova una sua fonte di legge «in assenza di epidemia o di contagio in corso, con conseguente irrilevanza penale della condotta ascritta agli imputati».

I giudici di legittimità accolgono invece il ricorso del Pm, considerando fuori fuoco la conclusione, annullata con rinvio, che ha portato ad assolvere la coppia. A rientrare nel raggio d’azione del codice penale, ed esattamente dell’articolo 650, non è la mancata vaccinazione, ma la “disobbedienza” al provvedimento «legalmente dato per ragioni di salute dalla pubblica autorità (nella persona del dirigente scolastico competente)». Il decreto Lorenzin subordina - alla presentazione dei documenti che dimostrino il rispetto dell’obbligo - l’accesso «ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie». Dovere ignorato dai genitori che avevano fatto frequentare le lezioni alla figlia minore da ottobre 2018 a giugno 2019. In questo quadro è del tutto irrilevante il richiamo al principio di autodeterminazione nelle scelte di salute e all’inesistenza nell’ordinamento di un obbligo vaccinale penalmente sanzionato. Per finire, anche all’assenza di un’epidemia in atto relativamente alle patologie coperte dal vaccino obbligatorio «tale da legittimare l’adozione di un ordine urgente di esecuzione di vaccinazioni obbligatorie.

I vaccini per prevenire le epidemie

Il Gip avrebbe invece dovuto indagare se il divieto di non far entrare i figli a scuola, era stato adottato legalmente dal dirigente scolastico. E la risposta è sì. Alla base del provvedimento c’è infatti la norma del 2017 che precisa che i dirigenti scolastici “sono tenuti” a richiedere al momento dell’iscrizione le carte che dimostrano il rispetto dell’obbligo come requisito per l’accesso. La logica conclusione è che se l’adempimento non viene dimostrato scatta un potere di esclusione, come indicato anche dalle circolari del ministero fornite dal Pm.

Per la Cassazione indiscutibili le ragioni di tutela della salute e dell’igiene pubblica che hanno giustificato l’emissione dell’atto censurato, oggettivamente funzionale agli scopi di prevenzione del rischio epidemiologico. Gli ermellini colgono l’occasione per sottolineare che si tratta di un obiettivo che «connota tutta la disciplina vaccinale, con particolare riguardo alle comunità scolastiche».

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