Recupero del credito, luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie liquide o illiquide
Obbligazioni di natura pecuniaria - Competenza per territorio - Foro facoltativo - Luogo dell'adempimento - Domicilio del creditore - Obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro determinata o determinabile.
Le obbligazioni di natura pecuniaria che devono essere adempiute al domicilio del creditore - in virtù del disposto dell'articolo 1182, comma 3, cod. civ. - sono agli effetti sia della mora “ex re” ai sensi dell'articolo 1219, comma 2, n. 3, cod. civ., sia della determinazione del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'articolo 20, ultima parte, c.p.c., soltanto quelle liquide, vale a dire delle quali il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale, ed i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti, in conformità a quanto dispone l'articolo 38, ultimo comma, c.p.c.
• Corte cassazione, sezioni Unite, sentenza 13 settembre 2016 n. 17989
Giurisdizione del giudice italiano - Escussione, da parte di una società avente sede in Italia, di garanzia a prima richiesta prestata, in suo favore, da una banca austriaca - Sussistenza - Fondamento.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano del luogo dove ha sede la società, che agisca per l'escussione di una garanzia a prima richiesta, prestata in suo favore da una banca austriaca, discutendosi dell'obbligazione derivante da un contratto autonomo di garanzia, in cui, assente il requisito dell'accessorietà, la prestazione del garante, qualitativamente diversa da quella del debitore principale, ha una funzione riparatoria del pregiudizio subito dal creditore a causa dell'inadempimento di quest'ultimo, attuandosi attraverso il pagamento di una somma di danaro sostitutiva della sua mancata o inesatta prestazione. Pertanto, il collegamento più stretto della descritta obbligazione è con l'Italia, ivi avendo sede la società beneficiaria della garanzia, con conseguente sua regolamentazione, ai fini dell'individuazione del luogo della sua esecuzione, ai sensi dell'articolo 1182, comma 3, cod. civ., che lo indica nel domicilio del creditore (ex articolo 57 legge 218 del 1995; articoli 4 e 5 convenzione di Roma del 19 giugno 1980).
Corte cassazione, sezioni Unite, sentenza 3 giugno 2013 n. 13900
Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - Luogo dell'adempimento - Obbligazioni pecuniarie - Onorario professionale - Mancata determinazione convenzionale - Debito illiquido - Conseguenze - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione (articolo 20 cod. proc. civ.) - Domicilio del debitore al tempo della scadenza - Sussistenza.
Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (articolo 20 cod. proc. civ., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell' ultimo comma dell'articolo 1182 cod. civ., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo. Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e cioè aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex articolo 1182, comma 3, cod. civ., l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa; qualora, invece, tale determinazione non sia stata eseguita “ab origine” dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.
• Corte cassazione, sezione VI, ordinanza 12 ottobre 2011 n. 21000
Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - Luogo dell'adempimento - Determinazione in base all'oggetto della domanda - Pagamento di una somma di denaro determinata dall'attore nel “quantum” – Articolo 1182, comma 3, cod. civ. - Applicabilità - Complessità dell'indagine necessaria a determinare l'ammontare del credito - Incidenza sulla competenza territoriale - Esclusione - Fondamento.
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal comma 3 dell'ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sull'individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.
• Corte cassazione, sezione VI, ordinanza 17 maggio 2011 n. 10837
Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - Luogo dell'adempimento - Domicilio del creditore - Riferibilità alle sole obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro determinata o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico - Fattispecie in tema di indebito arricchimento in relazione a prestazioni professionali rese.
L'articolo 1182, comma 3, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il comma 4 dell'articolo 1182 c.c., secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. (Nella specie la S.C., ha ritenuto la illiquidità dei crediti vantati nei confronti della Regione da un imprenditore che aveva agito in giudizio con azione per indebito arricchimento in relazione a prestazioni professionali rese, e conseguentemente ha affermato la competenza per territorio del giudice del luogo in cui aveva sede legale la Regione convenuta, cassando la sentenza di merito pronunciata dal giudice del luogo del domicilio del creditore).
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 24 ottobre 2007 n. 22326
Competenza per territorio - Obbligazione avente per oggetto una somma di denaro – Contratto d'appalto - Domicilio del creditore - Criterio di determinazione del corrispettivo - Facile applicazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Perché trovi applicazione il comma 3 dell'articolo 1182 cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, non deve emergere che il criterio di determinazione del corrispettivo sia di facile applicazione, ma solo che esso sia facilmente riscontrabile in tutti i suoi elementi. Che poi possano essere necessari in concreto accertamenti in corso di causa per stabilire non gli elementi astratti ma quelli concreti di applicazione del criterio convenzionale è circostanza irrilevante. (Nella specie, l'attore aveva dedotto di avere concluso un contratto di appalto a misura e che il corrispettivo andava determinato secondo i prezzi unitari allegati al computo metrico estimativo, cioè che proponeva una domanda avente a oggetto una somma di denaro i cui importi erano stati determinati in applicazione del criterio di computo stabilito contrattuale. Avendo il convenuto contestato, in sostanza, l'esattezza dei conteggi: in applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha ritenuto l'applicabilità, nella specie, del comma 3 e non del comma 4 dell'articolo 1182 cod. civ.).
• Corte cassazione, sezione III, ordinanza 14 ottobre 2005 n. 19958
Obbligazioni pecuniarie illiquide - Obbligo di adempimento al domicilio del debitore - Credito determinabile compiendo ulteriori indagini - “Mora ex re” alla scadenza - Condizioni - Limiti - Conseguenze.
L'articolo 1182, comma 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza, si applica quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico. Ne consegue che, difettando il necessario presupposto della liquidità, in quest'ultimo caso non sono dovuti gli interessi corrispettivi ex articolo 1282 cod. civ. e, trattandosi di obbligazioni chiedibili, la mora del debitore si determina non già (come invece per le obbligazioni portabili), ai sensi dell'articolo 1219, comma 2, n. 3, cod. civ., alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito (”mora ex re”), bensì, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, mediante richiesta formulata per intimazione o atto scritto, solo da tale momento pertanto decorrendo gli interessi moratori.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 13 maggio 2004 n. 9092
Appalto di opere - Subappalto - Inadempimento contrattuale - Luogo dell'adempimento - Domicilio del creditore - Riferibilità alle sole obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro determinata o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico – Crediti vantati dal subappaltatore in relazione a prestazioni dichiaratamente extracontratto.
In caso di inadempimento contrattuale in materia di appalto, ove sia necessario l'accertamento preventivo di elementi quali la valutazione dei lavori effettuati, la revisione prezzi e l'equo compenso, l'obbligazione pecuniaria del committente è da considerarsi illiquida, da cui l'applicabilità della norma ex articolo 1182, comma 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. La pretesa di pagamento di prestazioni dichiaratamente extracontrattuali (quali il risarcimento danni per fermo cantiere, forza maggiore, lucro cessante per illegittimo scorporo), sono diversi dal pagamento del corrispettivo dell'appalto ed “ab origine” illiquidi e vanno rimessi alla valutazione del giudice.
• Corte cassazione, Sezione II, sentenza 14 maggio 2002 n. 7021