Reddito di cittadinanza, sequestrabili i sostegni Inps a madri e lavoratori sul conto corrente di chi abusa
La ricorrente aveva violato l'obbligo penalmente sanzionato di comunicare le modifiche del proprio reddito dopo aver avuto il diritto
La percezione illecita, penalmente rilevante, del reddito di cittadinanza consente il sequestro indistinto delle somme presenti sul conto corrente dell'"infedele" beneficiario. Comprese quelle ricevute dall'Inps a titolo di sostegno sociale per lavoratori in difficoltà, maternità e premio di nascita. È il caso del reato che commette chi non comunica le proprie variazioni reddituali e patrimoniali dopo aver ottenuto il diritto al "Reddito" a seguito del riconoscimento dei requisiti personali e familiari. La Corte di cassazione con la sentenza n. 41183/2021 ha confermato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, del denaro presente sulla Carta Poste Pay Evolution della ricorrente che ha inutilmente contestato la misura ablativa di oltre 2mila euro, in sede di riesame e di legittimità. A fronte di oltre 6mila euro di reddito di cittadinanza contestati come profitto del reato previsto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge che ha istituito la misura di contrasto alla povertà.
Il profitto in denaro
La decisione della Cassazione sul ricorso della donna che lamentava di aver ingiustamente subito il sequestro di somme presenti sul proprio conto corrente postale, senza che il Gip distinguesse le diverse provenienze del denaro rinvenuto. La Cassazione sul punto risponde in base a una pronucia delle sezioni Unite penali che attende ancora il deposito delle motivazioni, ma il cui dispositivo sancisce che quando è il denaro il profitto del reato la sua preventiva sequestrabilità finalizzata alla confisca è legittima in quanto va interpretata come confisca diretta e non per equivalente.
Ricorribilità del vincolo
Infine, la Cassazione ricorda che il tema dell'individuazione dei beni colpiti dal vincolo va sottoposto al giudice dell'esecuzione, nel caso al Gip che lo ha apposto. E, non quindi al tribunale del riesame che ne valuta la sola legittimità in termini di presupposti.