Professione e Mercato

Regime forfetario, Movimento forense: il Fisco vuole fare cassa

Per Mf le informazioni richieste sono in gran parte presenti nei singoli cassetti fiscali e per il regime scelto non comportano alcun beneficio ai fini della detrazione

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di Francesco Machina Grifeo

Il Movimento forense si unisce alle critiche già espresse da altri organi di rappresentanza dell'avvocatura contro le cd lettere di compliance inviate dalle Entrate ai professionisti in regime forfetario. "Da alcuni giorni i professionisti con regime forfettario, e sembrerebbe proprio tutti – si legge in una nota -, stanno ricevendo sulla Pec degli avvisi da parte della Agenzia delle Entrate, recanti la data dei primi di settembre, con i quali si contesta una errata compilazione della dichiarazione dei redditi anno di riferimento 2021".

L'Agenzia, prosegue M.F., con questa campagna rileva come il professionista abbia omesso di registrare in dichiarazione alcuni dati relativi a voci di spesa - luce, telefono, auto, benzina - e propone alternativamente di procedere o meno alla regolarizzazione, sostenendo in quest'ultimo caso una sanzione.

"Non è ancora chiaro – continua il documento - se si tratti davvero di un errore nel quale si è incorsi all'atto della compilazione ma una domanda sorge spontanea: quale è la necessità da parte dell'Agenzia di ricevere delle informazioni delle quali è già in possesso, vieppiù se tali dati nulla mutano in tema di accertamento o di dichiarazione. Le informazioni richieste sono in gran parte presenti nei singoli cassetti fiscali e per il regime scelto non comportano alcun beneficio ai fini della detrazione. A questo punto si tratta esclusivamente di gravare tutti i professionisti tra cui anche noi avvocati di questo ulteriore onere".

Per gli avvocati, dunque, si tratta dell'ennesima "scelta di cassa da parte della Agenzia delle entrate", da qui l'auspicio che l'Agenzia riveda la posizione e chieda interventi sananti solo per le effettive omissioni nei singoli versamenti.

Nei giorni scorsi ad alzare la voce era stato il Coa di Roma. "A nostro avviso si tratta di una richiesta illegittima – aveva affermato il Presidente Paolo Nesta - da un lato perché si tratta di dati già in possesso dell'Agenzia delle Entrate, dall'altro perché comunque si tratta di errori formali che non danno luogo a maggiori imposte".

E la scelta del Fisco viene criticata anche da Cassa forense. Con un intervento sul sito istituzionale Filippo Mengucci sottolinea che "le inadempienze informative sul quadro RS per tutti i dati degli acquisti già presenti 'a sistema' dell'Anagrafe tributaria (SDI, Ade, Cassetto fiscale), non provocando alcun ostacolo all'attività di controllo ed accertamento, sono da ritenersi del tutto inutili". Anzi, determinano un "effetto perverso sui contribuenti, peraltro già contestato dalle categorie professionali (Avvocati e Commercialisti) in quanto si sta generando una mole di comunicazioni che producono un effetto fuorviante per il contribuente". "Ulteriore confusione e disagio, poi – aggiunge -, viene generata dalla indicazione di una sanzione in misura piena, pari ad Euro 250,00 per coloro che non adempiono, senza dare evidenza alcuna dell'ammontare effettivo della possibile riduzione in caso di ravvedimento operoso".

L'Agenzia delle Entrate, si legge infatti nel Provvedimento del Fisco n. 325550 del 19 settembre 2023, utilizza i dati del modello Redditi 2022 Persone Fisiche
presentato per il periodo d'imposta 2021 dai soggetti che hanno applicato il regime
forfetario ..., per verificare l'eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti .... Tali informazioni, prosegue, devono essere riportate nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche (righi da 375 a 381) dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.

Il ravvedimento, conclude il documento, "potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità".

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