Reintegra del lavoratore: sanzioni civili dovute dal datore in caso di licenziamento nullo o inefficace
Lavoro - Lavoro subordinato - Licenziamento illegittimo - Reintegrazione nel posto di lavoro - Licenziamento inefficace o nullo - Sanzioni civili per omissione contributiva - Applicazione.
In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva, poiché nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore ora per allora, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili per omissione ex art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000, mentre, nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, fermo restando che, per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 30 ottobre 2020 n. 24139
Lavoro - Rapporto di lavoro - Licenziamento - Omissione contributiva - Sanzioni - Licenziamento inefficace o nullo - Evasione - Intenzione specifica di non versare i contributi.
Le sanzioni civili da omissione contributiva sono dovute in caso di licenziamento inefficace o nullo; si tratta di omissione e non di evasione contributiva perché manca quella che l'art. 116, comma 8, lett.b) della L. 23 dicembre 2000, n. 388 qualifica come "intenzione specifica di non versare i contributi", atteso che l'omissione contributiva è invece conseguenza della (ritenuta, dal datore di lavoro) legittimità del licenziamento.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 febbraio 2018 n. 2970
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - In genere reintegra per illegittimità del licenziamento - Ritardo nel versamento dei contributi - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di reintegrazione per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, anche prima delle modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 2012, nell'ipotesi di annullabilità del licenziamento, privo di giusta causa o giustificato motivo, si è in presenza di una sentenza costitutiva, sicché, trovando applicazione la comune disciplina della "mora debendi" delle obbligazioni pecuniarie, va esclusa la configurabilità di un ritardo nel versamento dei contributi previdenziali successivamente alla sentenza di reintegra, fermo l'obbligo di versamento dei contributi periodici e del montante degli arretrati.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 20 novembre 2017 n. 27450
Licenziamento illegittimo - Illegittimità del licenziamento ex art. 18 legge n. 300/1970 - Ordine di reintegrazione nel posto di lavoro - Periodo intercorrente tra licenziamento e reintegra del lavoratore - Obbligo contributivo del datore di lavoro - Sussiste - Obbligo di pagamento delle sanzioni civili per inadempimento (art. 116, commi 8 e 9, legge n. 388/2000) - Licenziamento inefficace o nullo - Sussiste - Licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo - Non sussiste.
In caso di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/1970 (nel testo precedente la riforma di cui alla legge 28 giugno 2012, n, 92) solo nel caso di licenziamento inefficace o nullo il datore di lavoro è soggetto al pagamento, oltre che dei contributi previdenziali non versati, anche delle sanzioni civili ai sensi dell'art. 166, legge n. 388/2000, secondo il regime dell'omissione. Nelle ipotesi di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo non si applica invece alcun regime sanzionatorio, salva l'ordinaria disciplina codicistica della mora debendi in relazione alle somme contributive non versate. Una volta emesso l'ordine di reintegrazione, l'obbligo contributivo per il periodo successivo rivive nella sua interezza e dunque, nel caso di inadempimento, anche il relativo regime sanzionatorio.
•Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 18 settembre 2014 n. 19665
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