Civile

Rendita vitalizia tassata al 9% e senza prezzo-valore

immagine non disponibile

di Marco Ligrani

Nel caso di una rendita vitalizia costituita a fronte della cessione di immobili, è il valore della prima a formare la base imponibile ai fini dell’imposta di registro: la rendita sconta l’aliquota più elevata tra quelle applicabili, singolarmente, ai due negozi. È questo, in estrema sintesi, il principio affermato dalla Ctr Lombardia nella sentenza 99/67/17 (presidente Battista, relatore Rosario) sugli effetti fiscali della coesistenza di più negozi giuridici stipulati contestualmente.

In particolare, i giudici lombardi esaminato il caso di un avviso di liquidazione emesso ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, con cui era stata rettificata la base imponibile dichiarata dalle parti. All’atto della costituzione di una rendita, infatti, era stata chiesta l’applicazione del criterio del prezzo-valore previsto dalla legge 266/2005, calcolato sul valore catastale degli immobili ceduti come corrispettivo.

La vicenda trae origine dalla stipula di un atto di costituzione di rendita vitalizia da parte di una figlia nei confronti dei propri genitori che, contestualmente, le cedevano la proprietà di due immobili. Avvalendosi della disposizione prevista dal quarto e quinto comma dell’articolo 52 Tur (Dpr 131/1986) per le cessioni immobiliari, i contraenti chiedevano l’applicazione del criterio basato sul valore automatico, calcolando le relative imposte con l’aliquota più elevata in base a quanto previsto dall’articolo 21 dello stesso Tur, in caso di più disposizioni contenute nello stesso atto.

L’ufficio, tuttavia, negava la possibilità di avvalersi del criterio del prezzo-valore, in quanto inapplicabile al di fuori della stipula delle cessioni immobiliari: l’avviso di liquidazione veniva, così, impugnato dal notaio rogante, ottenendo il favore della Ctp.

La sentenza di primo grado formava oggetto di appello da parte dell’Erario. La Ctr, nel riformare la precedente decisione, ha focalizzato l’attenzione sulla rendita, disciplinata dagli articoli 1872-1881 del Codice civile, cui deve darsi preminenza, ai fini fiscali, anche nell’ipotesi della cessione di immobili quale corrispettivo.

Secondo i giudici, la costituzione di rendita vitalizia rappresenta un’ipotesi tipica del Tur, trovando la sua disciplina nell’articolo 46 secondo cui la base imponibile dell’operazione è rappresentata dal valore della rendita. Di conseguenza, nell’eventualità in cui le parti contraenti stipulino anche una cessione di immobili, il cui valore non superi quello della rendita, la cessione rimane neutrale ai fini impositivi, non consentendo l’applicazione della regola del prezzo-valore che, in quanto tale, resta circoscritta alla sola ipotesi delle compravendite immobiliari.

Quanto all’aliquota applicabile, la commissione di secondo grado ha ricordato che, in presenza di atti contenenti più disposizioni, l’articolo 21 del Tur prevede l’applicazione dell’imposta più gravosa (che, nel caso esaminato, corrisponde al 9% della rendita).

Proprio di recente, la Cassazione ha affrontato una problematica analoga a quella in esame: in quel caso, però, la rettifica aveva riguardato il valore dell’immobile ceduto a fronte della rendita (sentenza 566/17).

Ctr Lombardia 99/67/17

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©