Reperibilità, periodi di guardia o prontezza possono essere «riposo» o «lavoro»
Sono ore lavorate se i vincoli pregiudicano la gestione del tempo libero. Irrilevanti invece le mere difficoltà organizzative
La Corte di giustizia Ue offre ai giudici nazionali gli strumenti per valutare se siano da giudicare riposo o vero e proprio orariodi lavoro i periodi cosiddetti di "guardia" o "prontezza" richiesti durante la reperibilità di un lavoratore. Con due sentenze - sulle cause C- 344/19 e C-350/19 - la Grande Sezione della Cgue afferma, in primis, che tali periodi costituiscono, nella loro interezza, orario di lavoro, ma solo se i vincoli imposti al lavoratore pregiudichino in modo "assai significativo" la sua facoltà di gestire il proprio tempo libero.
Non sono perciò rilevanti le difficoltà organizzative connesse a tali periodi, come le conseguenze di fattori naturali o di libere scelte del dipendente. Però mai - precisa, poi, la Corte Ue - tali vincoli possono costituire, per lunghezza o frequenza, un rischio per la sicurezza o la salute dei lavoratori.
Nella causa C-344/19, il lavoratore doveva garantire di essere sul luogo di lavoro entro un'ora dalla chiamata e vista la difficoltà di raggiungerlo di fatto il lavoratore spendeva il proprio tempo in un alloggio di servizio durante la reperibilità, senza grandi possibilità di dedicarsi ad attività di svago.
Nella causa C-580/19, un funzionario esercitava attività di pompiere e quando era reperibile non doveva essere presente o raggiungere un luogo determinato, ma essere in grado di arrivare, in caso di allarme, ai confini della città entro venti minuti, con divisa indossata e utlizzando il veicolo di servizio messo a sua disposizione.
Entrambi i ricorrenti sostenevano di essere vincolati durante il periodo di prontezza al punto da considerarlo orario di lavoro in base alla direttiva comunitaria 2003/88, con tutte le conseguenze, compresa anche una piena retribuzione. La Ccgue detta l'interpretazione del regime Ue, ricordando in via preliminare che «orario di lavoro» e «periodo di riposo» sono due nozioni che si escludono reciprocamente. E che, se in periodi di prontezza o guardia, non viene di fatto svolta alcuna prestazione ciò non determina automaticamente che si possa parlare di riposo.
Per valutare se un periodo di guardia o prontezza sia «orario di lavoro» vanno valutati soltanto i vincoli imposti al lavoratore da normative nazionali, da accordi collettivi o direttamente dal datore di lavoro. Non le mere difficoltà organizzative, come l'eventualità che la zona - dove il lavoratore sia tenuto a stare per garantire reperibilità in prontezza - non sia propizia alle attività di svago.