Requisiti accidentali del contratto: clausola di presupposizione
Contratto – Scioglimento del contratto – Presupposizione – Configurabilità – Presupposti – Individuazione – Fattispecie relativa a controversia insorta in seguito di malattia letale di prossimo congiunto dopo la stipulazione di da parte del contraente di un contratto avente ad oggetto la frequentazione di un corso di lingua straniera .
La “presupposizione” è configurabile quando, da un lato, una obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi che sia stata tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso – pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali – come presupposto condizionante la validità e l'efficacia del negozio (cosiddetta condizione non sviluppata o inespressa), e, dall'altro, il venir meno o il verificarsi della situazione stessa sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione dell'uno o dell'altro.
•Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 4 maggio 2015 n. 8867
Contratti - Elementi del contratto - Requisiti accidentali - Presupposizione - Clausola di tacita presupposizione - Onere di allegazione - Contenuto.
L'affermazione dell'esistenza nel contratto di una clausola di tacita presupposizione - sulla base della quale risalire alla comune intenzione delle parti e ricostruire il complessivo comportamento anche posteriore alla stipulazione del negozio, nonché il senso globale (ma non esplicito) delle relative pattuizioni - impone alla parte che ne assume l'esistenza di allegare, nel contraddittorio processuale con l'avversario, la situazione di fatto considerata, ma non espressamente enunciata in sede di stipulazione del contratto, che sia successivamente mutata per il sopravvenire di circostanze non imputabili alla parte stessa, così da determinare un assetto ai propri interessi fondato su basi diverse da quello in virtù del quale era stato concluso il contratto.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 23 ottobre 2014 n. 22580
Contratti - Elementi del contratto - Requisiti accidentali - Presupposizione - Certezza dell'evento presupposto - Certezza soggettiva dei contraenti - Sufficienza - Certezza oggettiva - Necessità - Esclusione.
Ai fini della presupposizione, occorre che l'evento sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti, così differenziandosi la presupposizione dalla condizione; rileva, quindi, la certezza soggettiva dell'evento presupposto, non richiedendosi la certezza oggettiva dell'evento medesimo, né l'imprevedibilità della sopravvenuta circostanza impeditiva.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 14 giugno 2013 n. 15025
Contratti - Elementi del contratto - Requisiti accidentali - Presupposizione - Nozione - Deducibilità dal contenuto del contratto - Successivo verificarsi o venire meno della presupposizione - Non imputabilità alle parti - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti.
In materia contrattuale, affinché sia configurabile la fattispecie della c.d. “presupposizione” (o condizione inespressa), è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venire meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti stesse; il relativo accertamento, esaurendosi sul piano propriamente interpretativo del contratto, costituisce una valutazione di fatto, riservata, come tale, al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 18 settembre 2009 n. 20245
Contratti - Elementi del contratto - Requisiti accidentali - Presupposizione - Nozione - Natura - Funzione - Contratto con prestazioni corrispettive - Eccessiva onerosità ai sensi dell'articolo 1467 del Cc - Risoluzione del contratto.
In tema di rapporti giuridici sorti da contratto, la cosiddetta “presupposizione” deve intendersi come figura giuridica che si avvicina, da un lato, ad una particolare forma di “condizione”, da considerarsi implicita e, comunque, certamente non espressa nel contenuto del contratto e, dall'altro, alla stessa “causa” del contratto, intendendosi per causa la funzione tipica e concreta che il contratto è destinato a realizzare; il suo rilievo resta dunque affidato all'interpretazione della volontà contrattuale delle parti, da compiersi in relazione ai termini effettivi del negozio giuridico dalle medesime stipulato. Deve pertanto ritenersi configurabile la presupposizione tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, si evinca che una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, venga successivamente mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti stesse, in modo tale che l'assetto che costoro hanno dato ai loro rispettivi interessi venga a trovarsi a poggiare su una base diversa da quella in forza della quale era stata convenuta l'operazione negoziale, così da comportare la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1467 cod. civ.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 24 marzo 2006 n. 6631