In relazione al valore del bene tutelato i reati che coinvolgono come vittime i pubblici ufficiali sono considerati ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità ex articolo 131 bis del codice penale, ciò è vero a partire dalla prima modifica della norma codicistica avvenuta nel 2019. Si tratta ovviamente di una disposizione che comporta un trattamento penale sostanziale deteriore e non è quindi applicabile ai fatti commessi ante 15 giugno 2019, data di entrata in vigore del decreto legge...

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