Civile

Responsabilità aggravata se l'opposizione è totalmente infondata

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di Andrea Alberto Moramarco

L'opposizione a decreto ingiuntivo che risulti totalmente infondata può comportare la condanna della parte opponente al pagamento in favore della controparte di una somma pari al quintuplo delle spese di lite. Tale condanna può essere disposta anche d'ufficio, come prevede l'articolo 96 comma 3 del Cpc. Questo è quanto è successo nel caso esaminato dalla sentenza del Tribunale di Padova 482/2015.

La vicenda - La controversia era sorta in seguito alla opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli attori contro una società in relazione alla fornitura di materiale da parte di quest'ultima in occasione di una manifestazione organizzata da un Comune. Gli attori contestavano di aver ricevuto tale materiale e disconoscevano la firma posta dal legale rappresentante in fattura.

Il comportamento processuale dell'opponente - Il Tribunale, una volta ritenuta l'opposizione palesemente infondata e perciò integralmente rigettata, si sofferma sul comportamento processuale tenuto dalla parte opponente. Per il giudice, gli attori hanno agito nella piena consapevolezza di rendere asserzioni ed argomentazioni prive di qualsiasi sostegno probatorio, come emerge dal fatto che le uniche doglianze sono relative ad eccezioni processuali manifestamente infondate, ovvero riferibili alla contestazione di una propria condotta pre-processuale. Questo dimostra come l'intento dell'azione intrapresa fosse solamente dilatoria delle ragioni del credito della parte opposta e in quanto tale sanzionabile ex articolo 96 Cpc.

L'applicabilità d'ufficio della responsabilità aggravata - Ciò posto, il giudice osserva che la responsabilità processuale aggravata può essere disposta anche d'ufficio, ai sensi del comma 3 della disposizione del codice di rito, così come modificata dalla legge 69/2009. Con questa riforma, infatti, il legislatore «ha introdotto una forma di “punitive damages” in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata». E tale somma, individuata nella cifra pari a cinque volte le spese processuali, «tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l'aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice».

Tribunale di Padova - Sezione II civile - Sentenza 17 febbraio 2015 n. 482

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