Responsabilità

Responsabilità da custodia: va dimostrato il nesso causale tra evento lesivo e la catena installata come dissuasore di parcheggio

La Cassazione ribadisce alcuni punti saldi della responsabilità per i danni cagionati al passante

di Jessica Verduci

Con l’ordinanza n. 4803 del 23 febbraio 2021 la Corte di cassazione torna a ribadire alcuni punti saldi relativi alla responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex articolo 2051 del codice civile.

La vicenda in esame

La vicenda presa in esame dagli Ermellini riguarda il risarcimento del danno subito da un pedone, scivolato a causa di una catena metallica installata come dissuasore di parcheggio nei pressi di una strada comunale.

Il passante agisce in giudizio contro il Comune, sostenendo che la catena non fosse stata adeguatamente segnalata e che, pertanto, costituisse un pericolo occulto, imprevedibile e inevitabile.

 Il Tribunale di Milano, confermando la sentenza resa in primo grado, respingeva la richiesta risarcitoria, sostenendo che grava sul pedone l’onere di dimostrare la responsabilità dell'Ente. Dalle risultanze processuali l'oggetto in questione appariva infatti ben visibile e non costituiva fonte di imprevedibile pericolosità; l’infortunio era pertanto riconducibile ad una disattenzione del passante.

 Il danneggiato propone dunque ricorso alla Corte di cassazione, lamentando che il Tribunale abbia erroneamente escluso la prevedibilità del pericolo, viste le pessime condizioni di conservazione della catena.

 

La posizione della Suprema corte

La Corte, confermando le pronunce di merito e in conformità con innumerevoli pronunce precedenti (ex plurimis, Cassazione civile, 29 luglio 2016, n. 15761; in senso conforme: Cassazione civile, 9 novembre 2020, n. 25018; Cassazione civile, 20 novembre 2020, n. 26524 e Cassazione civile,1 febbraio 2021, n. 2184), osserva che:

- da un lato, «la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone la sussistenza di una relazione di fatto tra il custode e la cosa tale da consentire il potere di controllarla, eliminando così eventuali situazioni di pericolo che possano insorgere. Tale norma, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento sia il prodotto della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa»;

- dall’altro, «resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua custodia, che abbia impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità».

 

La Corte di Cassazione conclude quindi che, nel caso in esame, il Tribunale abbia adeguatamente motivato la propria decisione.

La Suprema Corte sostiene infatti che il danneggiato non abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e il bene oggetto della custodia del Comune, dato che non è stata provata la condizione particolarmente pericolosa e lesiva della catena che, al contrario, appariva visibile e non costituiva fonte di pericolo per chi presta la minima attenzione.

 

Quanto affermato dalla Corte di Cassazione corrisponde al principio secondo cui, ai fini del giudizio di responsabilità del custode ai sensi del richiamato articolo 2051 del Cc, assume anche rilevanza il comportamento del danneggiato, a cui sono ascrivibili i danni che avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, secondo l’articolo 1227, comma 2, del codice civile.

Il comportamento della vittima viene quindi in rilievo quando sia connotato da negligenza e imprevedibilità e il relativo giudizio va condotto alla stregua dell’articolo 1176 del Cc, comparando la condotta del danneggiato con quella di una persona di normale avvedutezza.

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