Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità per danni da cose in custodia, caso fortuito ed interruzione del nesso causale

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto.

Responsabilità civile - Danno - Cosa in custodia - Nesso causale - Pedone - Caduta - Caso fortuito - Imprevedibilità ed eccezionalità.
In ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art.2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'articolo 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Corte di Cassazione, civ., sez, III, sentenza del 20 novembre 2020, n. 26524

Responsabilità per danno da cose in custodia - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Nesso causale - Onere della prova - Danneggiato - Custode - Criteri
La responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Corte di Cassazione, civ., sez, III, ordinanza 9 novembre 2020 n. 25018

Responsabilità civile - Danni da cose in custodia - Caso fortuito - Nozione - Fattispecie
Il caso fortuito, atto a escludere la responsabilità oggettiva del custode, deve essere inteso come evento interruttivo del nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità, intesi anch'essi in senso oggettivo e secondo parametri di regolarità causale (nella specie, è stato ritenuto sussistente il caso fortuito in relazione alla caduta di un operatore, cagionata dallo sradicamento di un pino sul quale lo stesso era salito per procedere all'abbattimento di un albero vicino).
Corte di Cassazione, civ., sez, III, sentenza del 29 maggio 2018 n. 13392

Responsabilità civile - Cose in custodia - Incendio - Presunzione di colpa - Prova liberatoria condotta della vittima - Idoneità a configurare "caso fortuito" - Condizioni - Colpa e imprevedibilità - Necessità.
La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce "caso fortuito", idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ove sia colposa ed imprevedibile.
Corte di Cassazione, civ., sez, III, ordinanza 31 ottobre 2017 n. 25837