Penale

Responsabilità medica: ambito di applicazione della previsione di “non punibilità”

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Responsabilità medica – Colpa per morte o lesioni personali – Linee guida - Presupposti.
L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica:
a) se l'evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
b) se l'evento si è' verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
c) se l'evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
d) se l'evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico.
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 22 febbraio 2018 n. 8770

Responsabilità medica – Disciplina di cui all'articolo 590 sexies c.p. – L. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) - Causa di non punibilità – Imperizia - Presupposti.
L'articolo 590-sexies cod. pen., comma 2, introdotto dalla L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), è norma più favorevole rispetto all'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, poiché prevede una causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa; essendo compatibile il rispetto delle linee guide e delle buone pratiche con la condotta imperita nell'applicazione delle stesse.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 31 ottobre 2017 n. 50078

Responsabilità medica – Disciplina di cui all'art. 590 sexies c.p. – Applicazione – Cause di esclusione.
In materia di responsabilità medica la nuova disciplina di cui all'art. 590 sexies c.p. (come modificato dall'art. 6, c. 2, L. 8 marzo 2017, n. 24), secondo la quale qualora l'evento lesivo o mortale si sia verificato a causa di imperizia nell'esercizio della professione sanitaria, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto, non trova applicazione in determinati casi: 1) negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida, 2) nelle situazioni concrete nelle quali tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate, 3) in relazione alle condotte che, sebbene poste in essere nell'ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 7 giugno 2017 n. 28187

Responsabilità medica – Linee guida - Pertinenza al caso concreto – Verifica - Necessaria.
Le linee guida non possono fornire indicazioni di valore assoluto, né può ritenersi che l'adeguamento o il non adeguamento del medico alle medesime escluda o determini automaticamente la colpa. Le linee guida contengono valide indicazioni generali riferibili al caso astratto, ma è altrettanto evidente che il medico è sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le circostanze peculiari che caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto della volontà di quest'ultimo, al di là delle regole cristallizzate nel protocolli medici. La verifica circa il rispetto delle linee guida, pertanto, va sempre affiancata a un'analisi - svolta eventualmente attraverso perizia - della correttezza delle scelte terapeutiche alla luce della concreta situazione in cui il medico si è trovato a intervenire. In definitiva, non vi potrà essere esenzione da responsabilità per il fatto che siano state seguite linee guida o siano stati seguiti protocolli ove il medico non abbia compiuto colposamente la scelta che in concreto si rendeva necessaria.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 16 gennaio 2015 n. 2168

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©