Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità medica, contratto di spedalità e legittimazione passiva della struttura sanitaria in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi

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a cura della Redazione Diritto

Igiene e sanità pubblica - Ospedali, ambulatori ed istituti di cura - In genere prestazioni sanitarie - Presa in carico da parte di struttura sanitaria inserita nella rete del SSN - Contratto di spedalità - Legittimazione passiva in relazione all'azione di responsabilità - Sussistenza - Organizzazione interna che preveda la direzione amministrativa e medica di altra istituzione pubblica - Rilevanza - Esclusione
In tema di responsabilità medica, la presa in carico di un paziente da parte di una struttura sanitaria inserita nella rete del SSN, per la sottoposizione ad un trattamento medico chirurgico, determina l'instaurazione di un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive - il c.d. contratto di spedalità - idoneo a fondare, in caso di esito infausto dell'intervento, la legittimazione passiva dell'ente in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi, essendo a tal fine irrilevante che, nella organizzazione interna del Servizio Sanitario regionale, la struttura stessa e il suo personale siano stati posti sotto la direzione amministrativa e medica di un'altra istituzione pubblica, la cui responsabilità può eventualmente aggiungersi a quella della struttura sanitaria adita, senza però eliderne la titolarità del rapporto dal lato passivo.
Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 08 giugno 2023, n. 16272

Responsabilità civile - Fatto dannoso dell'incapace - Responsabilità dell'obbligato alla sorveglianza - In genere prestazioni sanitarie - Contratto con effetti protettivi in favore di terzi - Limiti - Azione contrattuale per danno 'iure proprio' - Spettanza ai congiunti - Esclusione - Natura aquiliana della responsabilità - Fondamento - Fattispecie.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, sentenza 7 aprile 2022 n. 11320

Responsabilità civile - Danno - Alla salute - Danno da emotrasfusione - Prova
La struttura sanitaria privata conclude necessariamente col paziente che a essa si rivolga un contratto atipico (c.d. "contratto di spedalità" o "di assistenza sanitaria"), in virtù del quale la prima si obbliga a fornire al secondo un'adeguata prestazione di contenuto sanitario. Ne consegue che per effetto di tale contratto la clinica è direttamente responsabile nei confronti del paziente che abbia patito un danno in conseguenza di un deficit organizzativo della struttura sanitaria, come pure in conseguenza di un errore del personale medico o paramedico, a nulla rilevando in quest'ultimo caso né che l'autore materiale del danno sia o meno dipendente della clinica né che la prestazione sia stata resa o meno in regime di convenzionamento con il S.S.N.
• Corte di Cassazione, civ., sez. U, sentenza 11 gennaio 2008 n. 577