Responsabilità penale da vaccino anti Covid, la Relazione del Massimario di Cassazione
Via libera alla applicazione retroattiva trattandosi di norme penali in bonam partem
Ci sembra utile pubblicare, per l'interesse, la Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione n. 35 del 21 giugno 2021, a cura del Consigliere Aldo Natalini, relativa alle novità normative introdotte in materia penale dal decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 2021, n. 76, in tema di responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 (articolo 3) e responsabilità penale per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 3-bis).
(In argomento vedi già "Guida al diritto", 2021, fascicolo 16, pagine 47 e seguenti e l'ultimo numero di nell'ultimo numero di "Guida al diritto" 2021, n. 25, i contributi di Giuseppe Amato, Esclusa la punibilità se uso vaccino è conforme alle indicazioni ufficiali e di Aldo Natalini, Una protezione invocata da tempo dalle associazioni di categoria).
Secondo l'Ufficio del Massimario, le due norme di favore costituiscono l'attesa risposta normativa – del legislatore urgente prima e, in senso più ampio, del Parlamento – al delicato tema delle responsabilità penale in ambito medico-sanitario (da intendersi latamente, comprensive anche delle RSA) per fatti avversi occorsi nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid-19, collocandosi l'intervento a valle del più ampio dibattito in ordine all'opportunità politico-criminale di coniare o meno apposite "norme-scudo" a favore del personale sanitario – rimaste fino alla odierna novella allo stadio di mere proposte emendative – in ragione di un rischio-responsabilità (percepito come particolarmente) acuito dalla crisi epidemiologica.
Trattandosi di norme penali in bonam partem , all'evidenza più favorevoli rispetto all'articolo 590-sexies, comma 2, del Cp, secondo la Relazione potranno trovare applicazione retroattiva ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 della Costituzione e 2, comma 4, del Cp anche rispetto a fatti-reato commessi – sempre nel periodo emergenziale (quindi dal 31 gennaio 2020 fino, allo stato, al 31 luglio 2021[1]) – prima dell'entrata in vigore del Dl n. 44/2021 (articolo 3) e, rispettivamente, della legge di conversione n. 71/2021 (articolo 3-bis).
Riportiamo di seguito il sommario della Relazione n. 35/2021:
1. Artt. 3 e 3-bis d.l. n. 44 del 2021, conv., con modif., in l. n. 76 del 2021.
2. Genesi e modellistica delle "norme-scudo" a favore dei sanitari: l'inadeguatezza dell'art. 590-sexies cod. pen. a fronteggiare l'emergenza pandemica.
3. L'esonero da responsabilità da somministrazione del vaccino contro SARS-CoV-2/Covid-19 (art. 3 d.l. n. 44 del 2021).
3.1 Natura giuridica dell'esimente.
3.2 Ambito applicativo.
3.2.1. I rapporti di specialità con l'art. 590-sexies cod. pen.
3.3 Efficacia temporale.
3.4 Condizioni di operatività.
3.4.1 La conformità alle indicazioni dell'AIC.
3.4.2. La conformità alle circolari ministeriali.
3.4.3 Inosservanza delle fonti e funzione preventiva delle regole cautelari.
4. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 3-bis d.l. n. 44 del 2021).
4.1. Ambito applicativo.
4.1.1 Limite professionale.
4.1.2 Limite eziologico.
4.2 Efficacia temporale.
4.3 Definizione orientativa di colpa grave.