Retribuzione delle ferie annuali commisurata a quella ordinaria comprese indennità mensili
Il lavoratore non deve essere disincentivato a fruire del riposo annuale a causa della decurtazione di alcune voci stipendiali, stabilmente percepite e correlate allo svolgimento delle mansioni, a meno che siano occasionali
Il diritto alla retribuzione nei giorni di ferie annuali deve essere commisurato a quella percepita mensilmente. Comprese le indennità correlate al normale svolgimento dell’attività lavorativa. Eventuali riduzioni potrebbero essere fonte illegittima di disincentivo alla fruizione dei periodi di riposo.
In particolare la nozione di retribuzione - applicabile dal giudice nazionale - nel periodo di godimento dei riposi annuali deve adeguarsi alle interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che, sulla questione specifica, ha precisato il significato da attribuire all’espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nella norma Ue applicabile (l’articolo 7, n. 1, della direttiva 88/2003/Ce) affermando che per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione percepita dal lavoratore in via ordinaria.
Per tali considerazioni la sentenza n. 6282/2025 della Corte di cassazione, sezione Lavoro, ha accolto il ricorso di un macchinista ferroviario in quanto durante il periodo di godimento delle ferie annuali la sua retribuzione veniva decurtata o ridotta in relazione a indennità previste dai contratti collettivi e aziendali in relazione al normale svolgimento della mansione.
Affermava il ricorrente il proprio diritto a percepire anche nel periodo delle ferie annuali dell’indennità di utilizzazione giornaliera professionale, non solo per l’importo fisso (inferiore a quella di utilizzazione/condotta percepita nei periodi lavorati), ma anche per la parte variabile. La stessa lamentela aveva espresso per la mancata corresponsione dell’indennità di assenza dalla residenza voce retributiva correlata alla tipicità della funzione che viene svolta in diversi luoghi senza essere ancorata giornalmente a una specifica sede.
Dunque, anche se le indennità in questione sono ancorate allo svolgimento dell’attività lavorativa esse sono comunque correlate alla condizione in cui normalmente il lavoratore svolge la mansione in un dato settore, come quello dei trasporti.
Per cui la riduzione o la decurtazione - durante le ferie annuali - di voci stipendiali stabilmente corrisposte non fa che diminuire di fatto quanto percepito dal lavoratore in detti periodi in cui riposa e recupera energie; e ciò può disincentivare il godimento del diritto al riposo garantito dal Legislatore nazionale e comunitario.
Spiega la Cassazione, come il rapporto di funzionalità tra gli elementi della retribuzione e le mansioni ordinariamente affidate non viene meno durante le ferie, che vanno retribuite in base alle regole fissate per remunerare la specifica prestazione quando effettivamente resa. In conclusione, si afferma che possono essere esclusi dal calcolo dell’importo da versare durante le ferie annuali solo quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore che siano diretti a coprire “esclusivamente” spese occasionali o accessorie.
Infatti, come affermato dalla Cgue, la retribuzione dovuta nel periodo di godimento del riposo annuale comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e risulti correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Nessuna autonomia negoziale espressa a livello nazionale o aziendale può incidere sull’entità della retribuzione durante le ferie al punto di rendere economicamente onerosa la loro fruizione con conseguente rinuncia al riposo. Altrimenti le norme contrattuali di primo o secondo livello risulteranno nulle per aver inciso diritti garantiti dalla Costituzione e dal diritto sovranazionale direttamente applicabile nell’interpretazione orientata della Cgue.
Va perciò evitato il rischio della possibile “induzione economica” alla rinuncia al diritto alle ferie annuali quando dal loro godimento derivi un’incidenza negativa sulla retribuzione mensile, che è quella in base alla quale un lavoratore impegna prevedibili risorse economiche da destinare al mantenimento delle ordinarie condizioni di vita per sé o per la propria famiglia.