Civile

Retroattività della detrazione Iva in caso di errore

Nella fattura il prestatore aveva indicato un'aliquota del 20% in luogo del 10%

di Antonio Iorio

La possibilità di detrarre l’Iva in misura superiore a quella prevista ove sia stata regolarmente assolta a seguito di fattura ricevuta riportante un’aliquota errata riguarda anche i casi passati.

A fornire questo principio è la Corte di cassazione (con l’ ordinanza 23817/2020) che, per la prima volta, si confronta con la nuova norma introdotta dal Dl 34/2019 (decreto Crescita) sulla retroattività della detrazione Iva assolta dal cessionario o committente in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.

Una società esercente la gestione di un complesso sportivo polivalente si vedeva rettificare l’Iva detratta indicata in fattura con aliquota superiore a quella dovuta per alcune servizi.

Nella specie si trattava di opere di urbanizzazione primaria e secondaria su di un impianto sportivo comunale per le quali era stata indicata nella fattura l’aliquota Iva al 20% in luogo di quella esatta del 10 per cento.

L’atto veniva impugnato ma i due giudici di merito confermavano la rettifica dell’ufficio.

La società ricorreva per cassazione ribadendo la spettanza della detraibilità dell’Iva con aliquota errata (indicata per eccesso) in fattura. L’ufficio invece confermava l'indetraibilità dell’imposta semmai da chiedere a rimborso al percettore.

La Suprema corte ha accolto il ricorso.

I giudici di legittimità hanno rilevato innanzitutto che la questione riguarda la possibilità di detrazione Iva da parte del committente nel caso in cui sulla fattura emessa dal prestatore questi abbia indicato un’aliquota superiore a quella prevista (nella specie 20% in luogo del 10%).

La sentenza evidenzia che l’articolo 1 comma 935 della legge 205/17 ha aggiunto all’articolo 6 comma 6 del Dlgs 471/97 un periodo in base al quale il cessionario o committente in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta poteva possa alla detrazione della maggiore somma versata all’emittente.

Successivamente, con il recente Dl 34/19 è stato inserito il comma 3 bis al predetto articolo 6 con la previsione che le disposizioni in parola si applicano anche ai casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della iniziale modifica.

Ne consegue che l'indetraibilità contestata dall’ufficio e confermata dai giudici di merito non è più conforme al nuovo assetto normativo.

Da segnalare che anche la Suprema corte, prima della citata espressa previsione, aveva ritenuto non applicabile per il passato la norma.

Ovviamente tale orientamento deve ora ritenersi superato.

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