Reversibilità in base al trattamento per cui sono stati raggiunti i requisiti anche senza domanda
Rileva il diritto pensionistico sussistente al momento del decesso anche se a quella data il dante causa non aveva ancora presentato specifica istanza per ottenerne l’erogazione
Il diritto alla pensione di reversibilità si aggancia alla maturazione del trattamento previdenziale raggiunto dal de cuius e non è compromesso dalla circostanza che il dante causa non abbia già presentato la relativa domanda al momento del suo decesso. Quindi la reversibilità va riconosciuta in base al raggiungimento dei richiesti requisiti pensionistici e non può essere negata per la mera mancanza del presupposto amministrativo della domanda del titolare dello specifico trattamento di cui avrebbe comunque raggiunto i requisiti. Da ciò consegue che l’erede che ha diritto alla reversibilità ben può avanzare la domanda che il de cuius non aveva ancora presentato, ma di cui aveva maturato il diritto.
Così la sezione Lavoro della Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 30315/2024 - ha respinto il ricorso dell’ente previdenziale che intendeva negare la reversibilità della pensione di anzianità al posto di quella di invalidità, percepita dal marito della donna che aveva chiesto che il proprio diritto fosse parametrato al trattamento economicamente più favorevole di cui il dante causa al momento della morte aveva comunque raggiunto il perimetro per il riconoscimento.
Nella vicenda risolta il marito deceduto fruiva già di pensione di invalidità, ma al momento del suo decesso aveva integrato il 35esimo anno di contribuzione e richiesto il riscatto degli anni della laurea universitaria. Esattamente, al momento della morte, mancava l’ultima rata del contributo per il riscatto e al suo pagamento aveva provveduto la moglie superstite. Da ciò la richiesta della donna a che la reversibilità le fosse riconosciuta parametrata al trattamento pensionistico più favorevole in base al titolo dell’anzianità rispetto a quello dell’invalidità.
La Suprema Corte ha riconosciuto il diritto della titolare della pensione di reversibilità rapportato al miglior trattamento previdenziale “maturato”, anche se mai richiesto dal dante causa. Infatti, è stato riconosciuto fondante il diritto all’anzianità del titolare per l’avvenuto raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità anche per l’avvenuta richiesta di riscatto della laurea, pur in assenza del formale presupposto della domanda per ottenerne l’erogazione unitamente alla rinuncia al trattamento per l’invalidità. Una tale pronuncia - di conferma di quella di merito - ha dato preminenza ai requisiti e all’avvenuta contribuzione che dava pieno titolo al trattamento pensionistico di consistenza superiore.