Revisione auto, in caso di falso tagliando il nuovo proprietario non è responsabile
L'applicazione sul libretto di circolazione di un veicolo di un falso tagliando attestante la regolarità della revisione, in realtà mai avvenuta, e la sua esibizione agli organi accertatori integrano i reati di falso commesso dal privato in certificazioni amministrative e di uso di atto falso. Se, però, l'autovettura è stata acquistata usata in data successiva a quella della presunta revisione, allora non c'è responsabilità penale per l'assenza di consapevolezza da parte del nuovo proprietario della falsità del documento. Questo è quanto afferma il Tribunale di Ferrara con la sentenza 690/2019.
Il caso - La vicenda trae origine da un ordinario controllo della circolazione stradale eseguito dalla Polizia Municipale, in occasione del quale gli agenti si rendevano conto che sulla carta di circolazione esibita dal conducente fermato era stato applicato un falso tagliando certificante la positiva revisione della vettura. In seguito, il conducente dell'auto veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di uso di atto falso, ex articolo 489 cod. pen., mentre il proprietario della macchina, non presente al momento del controllo della Polizia Municipale, veniva imputato per il reato di falso commesso dal privato in certificazioni amministrative, ex articoli 477 e 482 cod. pen.. Il primo si difendeva sostenendo di non essere mai stato a conoscenza della irregolarità del libretto di circolazione; il secondo dichiarava di non saper nulla a riguardo, in quanto aveva comprato di seconda mano l'automobile in data successiva a quella della presunta eseguita revisione.
La decisione - Le argomentazioni difensive colgono nel segno e inducono il Tribunale ad assolvere entrambi gli imputati. Il giudice, infatti, dopo aver preso atto della falsificazione della certificazione, risultando tra l'altro come mai eseguita anche dalla banca dati della motorizzazione, non ritiene possibile una responsabilità penale per gli imputati. Quanto all'imputazione di uso di atto falso per il conducente, nella fattispecie è da ritenersi integrato l'elemento oggettivo del reato ex articolo 489 cod. pen., bastando a tal proposito «la semplice esibizione del documento falso»; ma non integrato, invece, l'elemento soggettivo, in quanto al momento del controllo e dell'esibizione della carta di circolazione, non vi era la coscienza e volontà da parte del conducente di far uso di un documento falso.
Quanto all'incriminazione di falso commesso dal privato in certificazioni amministrative per il proprietario, nella fattispecie non si configura nemmeno l'elemento materiale del reato, «non essendovi prova certa della riferibilità al predetto della formazione ovvero del commissionamento della formazione del falso».
In particolare, sottolinea il Tribunale, l'aver acquistato la vettura in data successiva rispetto a quella riportata sul tagliando della falsa revisione scagiona del tutto l'attuale proprietario del mezzo.
Tribunale di Ferrara - Sezione penale – Sentenza 3 maggio 2019 n. 690