Revisione sentenza penale: accesso al ricorso straordinario esteso al condannato agli effetti civili
Impugnazioni penali - Revisione - Estinzione del reato per prescrizione o per amnistia - Condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile - Istanza di revisione - Ammissibilità.
È ammissibile, anche agli effetti penali, la revisione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione (o per amnistia) che, decidendo ai sensi dell'art. 578 c.p.p. anche sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l'imputato al risarcimento del danno (od alle restituzioni) in favore della parte civile.
•Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 7 febbraio 2019 n. 6141
Processo penale - Impugnazioni - Revisione - Sentenza di estinzione del reato per prescrizione che conferma le statuizioni civili - Assoggettabilità a revisione - Esclusione.
Non è suscettibile di revisione la sentenza di estinzione del reato per prescrizione dalla quale consegua la sola conferma delle statuizioni civili. (In motivazione la Corte ha chiarito che la revisione può riguardare solo una sentenza di condanna, che, ai sensi dell'art. 6 CEDU, deve intendersi ogni provvedimento con il quale il giudice, al di là del nomen iuris, nella sostanza, infligga una sanzione che abbia comunque natura punitiva e deterrente, e non meramente riparatoria o preventiva, come è invece per la condanna al risarcimento del danno, avente solo natura riparatoria).
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 28 novembre 2017 n. 53678
Revisione penale - Sentenza di condanna dell'imputato - Sanzione penale e/o punitiva - Sanzione civilistica - Inammissibilità - Legittimazione.
Ai fini della revisione penale, va considerata sentenza di condanna non solo quel provvedimento con cui viene inflitta una sanzione strettamente penale ma anche quello che contenga nella sostanza una sanzione latamente penale e, dunque, di carattere punitivo e deterrente. Sono pertanto esclusi dalla categoria in esame tutti i provvedimenti emessi dal giudice penale dai quali conseguano effetti meramente riparatori e/o preventivi, in quanto tali conseguenze, non rientrando nell'ambito delle sanzione punitive, si pongono al di fuori del perimetro squisitamente penale.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 28 novembre 2017 n. 53678
Impugnazioni - Revisione - In genere - Sentenza di estinzione del reato per prescrizione con conferma delle statuizioni civili - Assoggettabilità a revisione - Esclusione.
Le sentenze che dichiarano la prescrizione non sono assoggettabili a revisione, neppure quando la Corte d'Appello o la Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, abbiano confermato le statuizioni civili, condannando l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, perché anche in tal caso non si ha una condanna penale. Il giudizio di revisione non è infatti suscettibile di estensione a casi non previsti e, in generale, rappresenta una soluzione dell'ordinamento penale avente come obiettivo l'eliminazione di una condanna ingiusta attraverso un giudizio che deve essere di proscioglimento.
•Corte di cassazione, sezioneII penale, sentenza 19 gennaio 2017 n. 2656
Impugnazioni - Revisione - Sentenza di estinzione del reato per prescrizione con conferma delle statuizioni civili - Assoggettabilità a revisione - Possibilità.
È ammissibile la richiesta di revisione proposta avverso la pronuncia del giudice d'appello che, nel dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, confermi, in applicazione dell'art. 578 c.p.p., la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 8 novembre 2016 n. 46707