Civile

Revocatoria, se il bene trasferito è ipotecato il creditore non può ottenere l'inefficacia del trasferimento

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di Andrea Alberto Moramarco

Se oggetto dell'azione revocatoria è un atto di compravendita di un bene già oggetto di ipoteca e ad agire è un creditore chirografario, il requisito dell'”eventus damni”, ovvero l'effettivo pregiudizio delle ragioni del creditore procedente, deve essere valutato con riguardo al potenziale conflitto con il creditore ipotecario, cioè in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo. Lo ha ribadito il Tribunale di Treviso nella sentenza 626/2015.

La vicenda - La controversia trae origine dall'atto di compravendita con cui un socio di una Srl, fideiussore della stessa per le obbligazioni assunte verso una società Spa, aveva trasferito alla madre la nuda proprietà di un bene immobile, gravato tra l'altro da mutuo ipotecario, dietro pagamento di un corrispettivo. La società creditrice riteneva che tale trasferimento fosse stato adottato in violazione dell'articolo 2901 del codice civile e perciò chiedeva che la compravendita fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti.

L'azione proposta nei confronti del fideiussore - Il Tribunale analizza la questione e vaglia la possibilità di accoglimento della domanda revocatoria alla luce dei precedenti giurisprudenziali sul tema. Trattandosi di atto posto in essere dal fideiussore, il giudice sottolinea l'importanza del momento in cui è sorto il credito per il quale è chiesta la tutela rispetto alla data di sottoscrizione dell'atto di compravendita, con la conseguenza che per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito bisogna far riferimento «all'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente». E nel caso di specie, l'atto incriminato era successivo al credito originario. Ciò posto, in caso di revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, la verifica dell'eventus damni «deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito».

L'ipoteca esclude l'eventus damni - Applicando tali regole al caso di specie, il Tribunale ritiene che sussistono solamente due dei tre requisiti previsti dall'articolo 2901 del Cc per l'azione revocatoria. E cioè si è in presenza di un credito da tutelare, ovvero quello della Spa nei confronti della Srl di cui il convenuto è fideiussore; c'è la “scientia damni” (del fideiussore e anche del terzo acquirente), ovvero l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che va a ridurre la consistenza del patrimonio; manca invece il requisito dell'”eventus damni”, ovvero un serio e concreto aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore (o fideiussore) ad assicurare la garanzia patrimoniale.
Per il Tribunale, infatti, il bene immobile venduto è gravato da mutuo ipotecario e in tal caso la concreta possibilità di soddisfazione delle ragioni del creditore chirografario vanno valutate in relazione all'entità della garanzia reale del creditore ipotecario. E nel caso di specie, per il giudice «vi sono elementi tali da far ritenere che con l'atto di compravendita parte convenuta non abbia leso la garanzia patrimoniale dell'attrice perché questa, quale creditore chirografario, nel concorso con Banca …, difficilmente avrebbe potuto trovare soddisfazione».

Tribunale di Treviso - Sezione I civile - Sentenza 16 marzo 2015 n. 626

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