Revocazione sentenze della Corte di Cassazione
Impugnazioni civili - Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Inosservanza del rito camerale - Mera irregolarità.
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'omissione della trattazione in camera di consiglio è una mera irregolarità del procedimento, che non determina violazione dei diritti di difesa, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio in pubblica udienza.
• Corte cassazione, sezioni Unite, sentenza 7 marzo 2016 n. 4413
Impugnazioni civili - Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Inosservanza delle forme del procedimento camerale previsto dall'articolo 391-bis, secondo comma, cod. proc. civ. - Mera irregolarità.
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione se è omessa la trattazione in camera di consiglio si configura una mera irregolarità del procedimento che, tuttavia, non determina una violazione dei diritti della difesa, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio celebrato in pubblica udienza.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 8 aprile 2009 n. 8559
Impugnazioni civili - Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Trattazione diretta in udienza - Ricorso palesemente ammissibile e fondato – Necessità di seguire l'iter procedimentale dettato dal combinato disposto degli articoli 391-bis e 380-bis cod. proc. civ. – Esclusione.
In tema di giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la palese ammissibilità e fondatezza del ricorso giustifica, per ragioni di economia processuale valutate alla luce del principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111, secondo comma, Costituzione, la trattazione diretta in udienza pubblica, senza che debba seguirsi l'”iter” procedimentale delineato dal combinato disposto degli articoli 391-bis e 380-bis cod. proc. civ..
• Corte cassazione, sezione Lavoro, sentenza 30 gennaio 2009 n. 2535
Impugnazioni civili - Ricorso per revocazione – Revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione - Procedimento in camera di consiglio anziché in udienza - Questione di legittimità costituzionale dell'articolo 391 bis cod. proc. civ. in riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 391 bis cod. proc. civ. in riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione nella parte in cui non prevede la trattazione del ricorso per revocazione in udienza anziché in camera di consiglio essendo comunque assicurate le garanzie della difesa ed in particolare del contraddittorio.
• Corte cassazione, sezioni Unite, sentenza 10 ottobre 1997 n. 9862