Rassegne di Giurisprudenza

Riammissione in servizio e successivo trasferimento del lavoratore reintegrato

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Reintegrazione nel posto di lavoro - Nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro - Reinserimento del lavoratore nel precedente luogo e nelle mansioni originarie - Necessità - Trasferimento successivo - Ammissibilità - Condizioni - Condotta datoriale illecita - Mancata ottemperanza da parte del lavoratore - Legittimità - Fondamento.
L'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, in mancanza delle quali è configurabile una condotta datoriale illecita, che giustifica la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38209

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro - Obbligazioni conseguenti - Ripristino del rapporto - Reinserimento del lavoratore nel precedente luogo e nelle mansioni originarie - Trasferimento successivo - Ragioni giustificative - Assenza - Eccezione d'inadempimento - Configurabilità.
Nell'ipotesi di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a riammettere in servizio il lavoratore nelle precedenti condizioni di luogo e di mansioni, salvo adottare un provvedimento di trasferimento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2013 c.c; il rifiuto del lavoratore di accettare il trasferimento in una sede diversa da quella originaria in assenza di ragioni obiettive che sorreggano detto provvedimento costituisce condotta inquadrabile in quella disciplinata dell'art.1460 c.c.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 aprile 2019, n. 11180

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) - Nel precedente luogo e nelle mansioni originarie - Necessità - Trasferimento successivo - Limiti e condizioni - Fattispecie relativa a dipendente postale.
L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore (nella specie, dipendente delle Poste Italiane s.p.a., reintegrato dopo la declaratoria di nullità dell'apposizione del termine inserito nel contratto di lavoro) al di fuori di tali condizioni, integrando un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, è nullo e giustifica, sia quale attuazione dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., sia in considerazione dell'inidoneità a produrre effetti da parte degli atti nulli, il rifiuto del dipendente di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 dicembre 2009, n. 27844

Lavoro subordinato - Reintegrazione nel posto - Trasferimento successivo.
L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel posto di lavoro da ultimo occupato, salva la facoltà del datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra sede nel concorso delle circostanze di cui all'art. 2103 cod. civ.; il datore di lavoro non può sottrarsi all'esatto adempimento dell'ordine di reintegrazione sostenendo che esigenze organizzative lo hanno indotto a coprire con altro dipendente il posto di lavoro in precedenza occupato dal lavoratore licenziato, atteso che l'esigenza di "copertura" del posto reso vacante trae origine non da esigenze organizzative, ma dallo stesso licenziamento del quale è stata accertata l'illegittimità, ed è perciò da ricondurre in via esclusiva all'illecito comportamento del datore di lavoro.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 gennaio 1998, n. 77