Ricettazione: niente tenuità del fatto in relazione al valore dei beni e alla personalità del reo
Un imputato era gravato anche da due precedenti penali e sottoposto alla sorveglianza speciale
Al reato di ricettazione non può essere applicata la particolare tenuità del fatto in funzione dell'alto valore della merce in discussione, proprio come nel caso di specie. Così la Cassazione con la sentenza n. 35528/21 si è pronunciata su una vicenda che ha visto coinvolti due soggetti che, prima si erano impossessati furtivamente di oggetti d'oro, e che successivamente hanno avuto intenzione di vendere a un compra-oro.
La vicenda nel merito
Già i giudici di merito avevano evidenziato la gravità della condotta dei due, in quanto prima di entrare nel negozio dove avrebbero monetizzato l'oro rubato, si erano continuamente accertati che all'esterno del punto vendita non ci fosse alcuna forza di polizia, a riprova della consapevolezza della provenienza illecita dei beni offerti in vendita. I rei hanno proposto appello contro la condanna di merito e hanno evidenziato come nella fattispecie dovesse trovare applicazione la particolare tenuità del fatto (ex articolo 131-bis del cp). Sul punto i giudici di merito avevano escluso l'applicazione dell'articolo 131-bis cp non soltanto in relazione al presumibile valore dei preziosi oggetto di ricettazione, ma anche in funzione della capacità a delinquere di un imputato, gravato da due precedenti penali e sottoposto alla sorveglianza speciale. Spiega la Cassazione che in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto.
Conclusioni
Se, invece, è acclarata la lieve consistenza economica del bene ricettato può procedersi alla verifica degli ulteriori elementi desumibili dall'articolo 133 cp (natura, specie e mezzi dell'azione), che consentono di configurare l'attenuante de qua. Sconto di pena che, invece, va al contrario escluso quando emergano elementi negativi sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto) sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente.