Penale

Ricorso per cassazione: configurabilità del vizio di travisamento della prova

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Vizio di travisamento della prova - Contenuto.
La previsione del vizio di travisamento della prova, lungi dal consentire di denunciare in sede di legittimità il "travisamento del fatto" da parte del giudice del merito, ha la funzione di rimediare a errori commessi da parte di quest'ultimo nel considerare una prova in realtà inesistente o nell'omettere una prova presente nel compendio processuale, purché l'errore sia in grado di disarticolare il costrutto argomentativo della sentenza impugnata per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati e abbia comunque un oggetto deifinito e non opinabile.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza luglio 2019 n. 32389

Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Casi di ricorso - Difetto di motivazione - Sindacato di legittimità - Travisamento della prova - Deducibilità - Presupposti - Doppia pronuncia conforme - Limiti. (Cpp, articolo 606, comma 1, lettera e).
A fronte della duplice condanna in primo e in secondo grado (cosiddetta "conforme"), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato dinanzi alla Corte di cassazione, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 10 agosto 2018 n. 38502

Diritto processuale penale - Nozione e differenze tra travisamento della prova e travisamento della prova dichiarativa - Art. 606 cod. proc. pen.
Il c.d. travisamento della prova si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (quest'ultimo è indicato anche quale fenomeno della prova omessa, rilevante e decisiva, cioè del vizio di omessa pronuncia rispetto a un significativo dato processuale o probatorio). Quanto poi al vizio del travisamento della prova dichiarativa, si ha quando abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto: non sussiste invece detto vizio laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 16 febbraio 2018 n. 7709

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere - Vizio di travisamento della prova dichiarativa - Contenuto - Indicazione.
In tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 20 febbraio 2018 n. 8188

Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Vizi - Travisamento della prova - Errore accertato - Limite del devolutum - Risultato probatorio - Intangibilità della valutazione.
Il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace esclusivamente se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di dialettica decisoria connotata da doppia sentenza di merito conforme e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 13 ottobre 2017 n. 47326

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