Lavoro

Rider autonomi, sempre vietato il pagamento a consegna

Una circolare lavoroorienta i criteri interpretativi che devono essere seguiti dagli ispettori del lavoro nella loro azione quotidiana

di Giampiero Falasca

La circolare 17/2020 del ministero del Lavoro aggiunge un altro tassello al complicato puzzle della vicenda dei riders (si veda anche «Il Sole 24 Ore» di ieri). La circolare, è bene ricordarlo, non ha valenza di legge, ma orienta i criteri interpretativi che devono essere seguiti dagli ispettori del lavoro nella loro azione quotidiana.

Nel documento il ministero tenta di ricostruire la disciplina del Dl 101/2019 che si occupa di due platee di fattorini: quelli che collaborano con le piattaforme digitali sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e quelli che hanno un rapporto di lavoro autonomo.

Rispetto alla prima platea, la circolare ricorda che l’eventuale sussistenza di elementi che attestano la cosiddetta etero-organizzazione del fattorino rende operante il meccanismo previsto dal Jobs Act (come interpretato dalla sentenza 1663/2020 della Cassazione): secondo tale meccanismo, senza che il rapporto di collaborazione venga riqualificato, si applica al collaboratore la disciplina del lavoro subordinato (se non ci sono specifici accordi collettivi che escludono l’applicazione di tale meccanismo).

Circa i lavoratori autonomi la circolare ricorda che va anzitutto verificata la rispondenza tra contratto autonomo e prestazione svolta in concreto. Se questa verifica è positiva, si applica l’articolo 47 quater del Dlgs 81/2015: i fattorini devono ricevere un compenso minimo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali dotati di rappresentatività comparativa o, in mancanza, non inferiore a quanto previsto da contratti collettivi nazionali di settori affini.

Questo rinvio alla contrattazione collettiva è stato applicato con l’accordo del 15 settembre tra Assodelivery e Ugl. La circolare sembra prendere di mira proprio tale intesa (pur senza citarla) nel momento in cui afferma che le parti sociali, nel definire i compensi ai rider inquadrati come autonomi, non hanno la delega a fissare dei corrispettivi integralmente commisurati sul numero di consegne: tale forma di pagamento, equiparabile al cottimo, sarebbe sempre vietata, senza possibilità per un contratto collettivo di riconoscerne la legittimità.

Il ministero osserva poi che l’accordo previsto dal decreto rider va siglato da una pluralità di agenti sindacali, non bastando la firma di una sola organizzazione. Inoltre, ricorda che va fatta una verifica della rappresentatività basata sugli indicatori tradizionali definiti dalla giurisprudenza ma anche sulla partecipazione degli agenti negoziali all’osservatorio permanente istituito dallo stesso decreto Riders. Se mancano le condizioni sopra descritte, secondo il ministero non si applica l’intesa collettiva “irregolare” ma il contratto collettivo nazionale previsto per i lavoratori subordinati del settore più affine.

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